# REGOLAMENTO (CE) N. 337/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2005

che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte [^2] , in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 prevede che gli acquisti vengano aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato di tale Stato membro si situa, a seconda dei casi, ad un livello inferiore oppure pari o superiore al 92 % del prezzo di intervento.

**(2)** L'ultimo elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento è stato fissato dal regolamento (CE) n. 1487/2004 della Commissione [^3] . Questo elenco dev'essere modificato per tener conto dei nuovi prezzi di mercato comunicati dall'Italia, dalla Repubblica ceca, dalla Germania, dalla Slovenia e dall'Ungheria in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 2771/1999. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire tale elenco e abrogare il regolamento (CE) n. 1487/2004,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Gli acquisti di burro, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, nella Repubblica ceca, in Danimarca, a Cipro, In Ungheria, a Malta, in Grecia, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Austria, Slovacchia, Slovenia, Finlandia, Svezia e nel Regno Unito.

## **Articolo 2**

Il regolamento (CE) n. 1487/2004 è abrogato.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_333_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2004 ( [GU L 333 del 9.11.2004, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_333_R_TOC) ).

[^3] [GU L 273 del 21.8.2004, pag. 11.](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_273_R_TOC)

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2004 ().