# REGOLAMENTO (CE) N. 341/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 febbraio 2005

che modifica i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003 per quanto concerne i quantitativi massimi per le domande di titoli di importazione di carni suine

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2759/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine [^1] , in particolare l’articolo 11, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio, del 29 marzo 1994, recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni bovine di qualità pregiata, carni suine, carni di volatili, frumento (grano) e frumento segalato e crusche, stacciature e altri residui [^2] , in particolare l’articolo 7,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all’attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito alla vigilia della conclusione dei negoziati a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [^3] , in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1432/94 della Commissione, del 22 giugno 1994, che stabilisce le modalità d’applicazione, nel settore delle carni suine, del regime d’importazione di cui al regolamento (CE) n. 774/94 del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di alcuni contingenti tariffari comunitari di carni suine e di taluni altri prodotti agricoli [^4] , e il regolamento (CE) n. 1458/2003 della Commissione, del 18 agosto 2003, recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari nel settore delle carni suine [^5] , hanno aperto contingenti di importazione per le carni suine e stabilito condizioni precise che disciplinano l’accesso degli operatori a detti contingenti.

**(2)** Negli ultimi anni, il ricorso ai due contingenti di importazione è stato scarso e la fissazione di un quantitativo massimo relativamente ristretto per una domanda di titoli potrebbe essere stato un fattore disincentivante. Per favorire gli scambi di carni suine nell’ambito di ambo i contingenti è necessario aumentare detto quantitativo massimo.

**(3)** È opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 1432/94 e (CE) n. 1458/2003 di conseguenza.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’articolo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 1432/94, la percentuale del «10 %» è sostituita da «20 %».

## **Articolo 2**

Nell’articolo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 1458/2003, la percentuale del «10 %» è sostituita da «20 %».

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica alle domande di titoli presentate a decorrere dal 1 o marzo 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ( [GU L 156 del 29.6.2000, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_156_R_TOC) ).

[^2] [GU L 91 dell’8.4.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_091_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ( [GU L 221 del 19.9.1995, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_221_R_TOC) ).

[^3] [GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^4] [GU L 156 del 23.6.1994, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_156_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2004 ( [GU L 360 del 7.12.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_360_R_TOC) ).

[^5] [GU L 208 del 19.8.2003, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_208_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2083/2004.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1365/2000 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2198/95 della Commissione ().
[^3]: .
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2083/2004 ().
[^5]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2083/2004.