# REGOLAMENTO (CE) n. 348/2005 DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2005

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 per quanto riguarda il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all’esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari [^2] , stabilisce i periodi di validità dei titoli di esportazione.

**(2)** È probabile che la riduzione dei prezzi di intervento per il burro e il latte scremato in polvere dal 1 o luglio 2005 comporti un calo dei prezzi sul mercato per i prodotti lattiero-caseari nella campagna di commercializzazione 2005/2006.

**(3)** Quale misura cautelativa per non porre a carico del bilancio comunitario spese non necessarie ed evitare un’applicazione speculativa del regime delle restituzioni all’esportazione nel settore lattiero-caseario, occorre che la validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione sia limitata al 30 giugno 2005.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, i titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) di detto articolo, richiesti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono validi sino al 30 giugno 2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_020_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 ( [GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 ().