# REGOLAMENTO (CE) N. 381/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e di progettazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea [^1] , in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, e l’articolo 6, paragrafo 3,

considerando che:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1592/2002 è stato attuato dal regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione, del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione [^2] .

**(2)** L’attuale testo del paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 riguardante il privilegio di un’impresa di produzione approvata di rilasciare certificati di riammissione in servizio (modulo 1 EASA) per prodotti si presta ad interpretazioni fuorvianti e non esprime l’intenzione originale che è di conferire tale privilegio ad imprese di produzione approvate.

**(3)** Di conseguenza il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione deve essere modificato.

**(4)** Le disposizioni del presente regolamento si basano sul parere espresso dall’Agenzia europea per la sicurezza aerea [^3] conformemente all’articolo 12, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1592/2002.

**(5)** Le disposizioni del presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 54 del regolamento (CE) n. 1592/2002,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Al paragrafo 21A.163 c) dell’allegato del regolamento (CE) n. 1702/2003 viene eliminata la locuzione «in conformità alla parte 21A.307».

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* .

## Final provisions

Il presente regolamento è vincolante in ogni sua parte ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2005. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_240_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 ( [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) ).

[^2] [GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_243_R_TOC) .

[^3] Parere n. 1/2004 del 24.2.2004.

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1701/2003 ().
[^2]: .
[^3]: Parere n. 1/2004 del 24.2.2004.