# REGOLAMENTO (CE) N. 416/2005 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2005

recante modifica dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'importazione dal Giappone di taluni sottoprodotti di origine animale destinati a fini tecnici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano [^1] , in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce requisiti applicabili all'importazione nella Comunità di prodotti del sangue e di altri sottoprodotti animali destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico. Gli Stati membri devono autorizzare l'importazione di questi sottoprodotti se essi sono conformi ai requisiti applicabili fissati ai capitoli IV o XI, rispettivamente, dell'allegato VIII del regolamento.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1774/2002 stabilisce che i sottoprodotti in questione devono provenire da un paese terzo o da una regione di un paese terzo figurante su una lista stabilita nella parte VI del suo allegato XI. Il Giappone non è compreso in tale parte VI dell'allegato XI.

**(3)** La Commissione ha ricevuto dall'autorità competente del Giappone (vale a dire la divisione sicurezza dei prodotti animali del ministero dell'Agricoltura, delle foreste e della pesca) le garanzie necessarie in base alle quali i prodotti del sangue e gli altri sottoprodotti destinati a fini tecnici provenienti dal Giappone possono essere ottenuti e spediti verso la Comunità nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di importazioni. In particolare, il Giappone ha proceduto all'omologazione e alla registrazione dei relativi impianti di produzione, come è prescritto dall'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

**(4)** È quindi opportuno inserire il Giappone nell'elenco stabilito nella parte VI dell'allegato XI.

**(5)** È inoltre opportuno modificare la parte VI dell'allegato XI in modo tale da utilizzare la stessa terminologia del capitolo XI dell'allegato VIII dello stesso regolamento.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Modifica del regolamento (CE) n. 1774/2002

La parte VI dell'allegato XI del regolamento (CE) n. 1774/2002 è sostituita dal testo seguente:

«PARTE VI

Elenco dei paesi terzi in provenienza dai quali gli Stati membri possono autorizzare l'importazione di sottoprodotti animali e di prodotti del sangue di origine animale (ad eccezione dei prodotti del sangue provenienti da equidi) destinati a fini tecnici, compreso l'uso farmaceutico [certificati sanitari dei capitoli 4 C) e 8 B)].

| A. | 1): Prodotti del sangue ottenuti da ungulati: i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone. — i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone. — — — (JP) Giappone.<br>i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone.: — — (JP) Giappone.<br>—: (JP) Giappone. | 1) | i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone.: — — (JP) Giappone.<br>—: (JP) Giappone. | —: (JP) Giappone. | — | (JP) Giappone. | 2) | i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone.: — — (JP) Giappone.<br>—: (JP) Giappone. | —: (JP) Giappone. | — | (JP) Giappone. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | i paesi terzi o le regioni di paesi terzi, elencate nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone.: — — (JP) Giappone.<br>—: (JP) Giappone. | —: (JP) Giappone. | — | (JP) Giappone. |  |  |  |  |  |  |  |
| —: (JP) Giappone. | — | (JP) Giappone. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | (JP) Giappone. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) | i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone.: — — (JP) Giappone.<br>—: (JP) Giappone. | —: (JP) Giappone. | — | (JP) Giappone. |  |  |  |  |  |  |  |
| —: (JP) Giappone. | — | (JP) Giappone. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| — | (JP) Giappone. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| B. | i paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, nell'allegato della decisione 94/85/CE della Commissione o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE della Commissione , ai quali si aggiungono i seguenti paesi: — (JP) Giappone — (PH) Filippine e — (TW) Taiwan.: — — (JP) Giappone — — — (PH) Filippine e — — — (TW) Taiwan.<br>—: (JP) Giappone<br>—: (PH) Filippine e<br>—: (TW) Taiwan. | —: (JP) Giappone | — | (JP) Giappone | — | (PH) Filippine e | — | (TW) Taiwan. |
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| —: (JP) Giappone | — | (JP) Giappone | — | (PH) Filippine e | — | (TW) Taiwan. |  |  |
| — | (JP) Giappone |  |  |  |  |  |  |  |
| — | (PH) Filippine e |  |  |  |  |  |  |  |
| — | (TW) Taiwan. |  |  |  |  |  |  |  |

| C. | Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.» | Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.» |
| --- | --- | --- |
| Paesi terzi elencati nella parte 1 dell'allegato II della decisione 79/542/CEE, dai quali è autorizzata l'importazione di tutte le categorie di carni fresche delle specie corrispondenti, nell'allegato della decisione 94/85/CE o nell'allegato I della decisione 2000/585/CE.» |  |  |

[GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_044_R_TOC) ."

[GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_251_R_TOC) ."

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 marzo 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_273_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione ( [GU L 19 del 21.1.2005, pag. 34](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_019_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 93/2005 della Commissione ().