# REGOLAMENTO (CE) N. 436/2005 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 [^1] , in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quando segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione [^2] stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto concerne, tra l’altro, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nelle colture di canapa.

**(2)** Conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 796/2004, gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i risultati dei test per determinare i tassi di tetraidrocannabinolo rilevati nelle varietà di canapa seminate nel 2004. Detti risultati devono essere tenuti in considerazione nel redigere l'elenco delle varietà di canapa in relazione ai regimi di aiuto per superficie per le successive campagne di commercializzazione e l’elenco delle varietà accettate provvisoriamente per la campagna 2005/2006. Alcune di tali varietà potrebbero essere sottoposte alla procedura B di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 796/2004.

**(3)** È pertanto opportuno modificare il regolamento (CE) n. 796/2004.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato II del regolamento (CE) n. 796/2004 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2005/2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli stati membri. Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione ( [GU L 24 del 27.1.2005, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_024_R_TOC) ).

[^2] [GU L 141 del 30.4.2004, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_141_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 239/2005 ( [GU L 42 del 12.2.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_042_R_TOC) ).

«ALLEGATO II VARIETÀ DI CANAPA DESTINATE ALLA PRODUZIONE DI FIBRE CHE POSSONO BENEFICIARE DI PAGAMENTI DIRETTI a) Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre Beniko Carmagnola CS Delta-Llosa Delta 405 Dioica 88 Epsilon 68 Ferimon — Férimon Fibranova Fibrimon 24 Futura 75 Juso 14 Red Petiole Santhica 23 Santhica 27 Uso-31 b) Varietà di canapa destinate alla produzione di fibre ammesse per la campagna 2005/2006 Bialobrzeskie Chamaeleon [^1] Cannacomp Fasamo Fedora 17 Felina 32 Felina 34 — Félina 34 Fibriko TC Finola Lipko Silesia [^2] Tiborszállási UNIKO-B»

[^1] Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica la procedura B dell’allegato I.

[^2] Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione ( [GU L 97 dell'1.4.2004, pag. 66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_097_R_TOC) ).»

[^1]: Per la campagna di commercializzazione 2005/2006 si applica la procedura B dell’allegato I.
[^2]: Esclusivamente in Polonia, come autorizzato dalla decisione 2004/297/CE della Commissione ().»