# REGOLAMENTO (CE) N. 463/2005 DEL CONSIGLIO

del 16 marzo 2005

che chiude il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Thailandia

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (di seguito «il regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**1.** Procedura precedente e misure in vigore

**(1)** Il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 584/96 [^2] , un dazio antidumping sulle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Thailandia. A seguito di un esame intermedio, le misure applicabili alle importazioni dalla società Thai Benkan Co. Ltd, un produttore esportatore thailandese, sono state abrogate nel luglio 2000 dal regolamento (CE) n. 1592/2000 [^3] . Successivamente, a seguito di un riesame in previsione della scadenza e di un riesame intermedio, le misure in vigore nei confronti degli altri produttori esportatori thailandesi sono state mantenute con il regolamento (CE) n. 964/2003 [^4] e modificate dal regolamento (CE) n. 1496/2004 [^5] .

**2.** Domanda di riesame

**(2)** Una domanda di riesame intermedio parziale limitato al dumping relativo alla Thai Benkan Co. Ltd è stata presentata dal Comitato di difesa dell’industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa ( *Defence Committee of EU Steel Butt-welding Fittings Industry* ), a nome di quattro produttori comunitari, i quali rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria del prodotto in esame (di seguito «il richiedente»).

**(3)** Il richiedente ha denunciato un aumento del dumping basandosi sul confronto tra i prezzi praticati dalla Thai Benkan Co. Ltd sul mercato interno e i prezzi di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, destinati all’esportazione nella Comunità. Il margine di dumping così calcolato risulterebbe sensibilmente superiore a quello riscontrato nella precedente inchiesta che ha portato all’abrogazione delle misure relative alle importazioni dalla Thai Benkan Co. Ltd.

**3.** Inchiesta

**(4)** Avendo stabilito che la richiesta conteneva elementi di prova a prima vista sufficienti, la Commissione ha avviato, con un avviso del 21 aprile 2004 [^6] , un riesame intermedio parziale del dumping relativo alla Thai Benkan Co. Ltd, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base.

**(5)** La Commissione ha informato ufficialmente dell’apertura del procedimento il richiedente e il produttore esportatore interessato, l’industria comunitaria e le autorità thailandesi. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine indicato nell’avviso di apertura.

**(6)** Per raccogliere le informazioni da essa ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta, la Commissione ha inviato un questionario alla Thai Benkan Co. Ltd. La società è stata informata del fatto che la mancata collaborazione avrebbe portato all’applicazione dell’articolo 18 del regolamento di base e le sono inoltre state comunicate le eventuali conseguenze.

**(7)** Entro il temine stabilito è stata presentata una risposta al questionario. La Commissione ha svolto una visita di verifica presso la sede della società.

**(8)** Il richiedente ha presentato le sue osservazioni per iscritto e ha ottenuto un’audizione.

**(9)** L’inchiesta riguardava il periodo compreso tra il 1 o aprile 2003 e il 31 marzo 2004.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

**(10)** Il prodotto in esame, definito nell’inchiesta che ha portato all’istituzione delle misure in vigore, è costituito da alcuni accessori per tubi (diversi dagli accessori fusi, dalle flange e dagli accessori filettati), di ferro o di acciaio (escluso l’acciaio inossidabile), il cui maggior diametro esterno è inferiore o uguale a 609,6 mm, del tipo usato per la saldatura testa a testa o per altre applicazioni, originari della Thailandia (di seguito «prodotto in esame»), di norma classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 , ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 .

**(11)** Dall’inchiesta è emerso che il prodotto in esame esportato dalla Thailandia nella Comunità presenta le medesime caratteristiche fisiche e tecniche di base e le medesime applicazioni degli accessori per tubi, di ferro o di acciaio, fabbricati in Thailandia e venduti sul mercato interno. Devono pertanto essere considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

**1.** Valore normale

**(12)** Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite del prodotto simile effettuate dalla società sul mercato interno fossero rappresentative, ossia se il loro volume totale fosse pari almeno al 5 % del volume totale delle vendite per l’esportazione nella Comunità. Dall’inchiesta è emerso che tali vendite interne erano rappresentative.

**(13)** In conformità dell’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno ad una società collegata alla Thai Benkan Co. Ltd non sono state considerate per la determinazione del valore normale.

**(14)** Successivamente, sono stati individuati i tipi del prodotto simile venduti dalla società sul mercato interno ad acquirenti indipendenti che risultavano identici o direttamente comparabili con i tipi venduti per l’esportazione nella Comunità.

**(15)** Per ciascuno dei tipi di prodotto venduti dal produttore esportatore sul mercato interno e considerati direttamente comparabili ai tipi venduti per l’esportazione nella Comunità, si è esaminato se le vendite sul mercato interno ad acquirenti indipendenti fossero sufficientemente rappresentative, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Le vendite interne di un determinato tipo di prodotto simile sono state considerate sufficientemente rappresentative se nel periodo di inchiesta il loro volume complessivo sul mercato interno corrispondeva al 5 % o più del volume totale delle vendite del prodotto di tipo comparabile esportato nella Comunità. Le vendite interne sono risultate rappresentative per la maggior parte dei tipi di prodotto.

**(16)** È stato inoltre esaminato se le vendite dei tipi di prodotto di cui nel considerando 14 potessero considerarsi realizzate nell’ambito di normali operazioni commerciali, verificando la percentuale di vendite remunerative del tipo di prodotto in esame. Allorché il volume delle vendite di un tipo di prodotto, effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato, rappresentava più dell’80 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo e la media ponderata del prezzo di quel tipo di prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate per il tipo di prodotto durante il periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Nei casi in cui il volume delle vendite remunerative di un dato tipo di prodotto rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite di quel tipo o la media ponderata del prezzo di tale tipo di prodotto era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle vendite remunerative solamente di quel tipo di prodotto, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di quel tipo di prodotto. Per la maggior parte dei tipi di prodotto, è stato possibile utilizzare i prezzi applicati sul mercato interno per determinare il valore normale.

**(17)** Quando non sono state riscontrate vendite sul mercato interno di tipo comparabile ad acquirenti indipendenti o quando il volume delle vendite remunerative era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite di quel tipo di prodotto, è stato considerato che il volume delle vendite di tale tipo di prodotto era insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Si è quindi fatto ricorso al valore normale costruito, conformemente all’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base.

**(18)** In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione del produttore esportatore in esame, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita (di seguito «SGAV») e per il profitto. Vista la rappresentatività delle vendite sul mercato interno del prodotto simile, il calcolo è stato basato sulle spese SGAV dell’azienda. Quanto al margine di profitto, si è fatto ricorso al profitto realizzato dalle vendite di prodotto simile nel corso di normali operazioni commerciali, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, prima frase, del regolamento di base.

**(19)** Per alcune delle categorie di spese SGAV, la Commissione non è stata in grado di stabilire se il metodo di ripartizione dei costi dichiarato nella risposta al questionario esprimesse adeguatamente i costi di produzione e le spese di vendita del prodotto in esame. Malgrado le sia stata offerta la possibilità di presentare le sue osservazioni in merito nel corso della visita di verifica presso la sua sede, la società non è stata in grado di chiarire le incongruenze. Di conseguenza, conformemente alle disposizioni dell’articolo 2, paragrafo 5, del regolamento di base, quando si è calcolato il costo di fabbricazione, la ripartizione dei costi è stata fatta in funzione del fatturato.

**2.** Prezzo all’esportazione

**(20)** I prezzi all’esportazione sono stati stabiliti sulla base dei prezzi pagati o pagabili per il prodotto in esame venduto per il consumo nella Comunità al primo acquirente indipendente, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base.

**3.** Confronto

**(21)** Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione allo stadio franco fabbrica e allo stesso stadio commerciale, sono stati applicati gli adeguamenti del caso per tener conto delle differenze che, in base a quanto affermato e dimostrato, incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base. Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e credito.

**4.** Margine di dumping

**(22)** In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping è stato calcolato, per tipo di prodotto, in base al confronto tra la media ponderata dei valori normali e la media ponderata dei prezzi all’esportazione, determinate come si è illustrato sopra.

**(23)** Il margine di dumping espresso in percentuale del prezzo CIF frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è risultato inferiore alla soglia del 2 % fissata all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base.

D. MISURE

**(24)** Alle luce delle suddette risultanze, conformemente all’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, si ritiene opportuno chiudere l’attuale riesame e mantenere il dazio antidumping dello 0 %, istituito dal regolamento (CE) n. 964/2003 e confermato dal regolamento (CE) n. 1496/2004, sulle importazioni del prodotto in esame fabbricato ed esportato nella Comunità dalla Thai Benkan Co. Ltd.

E. CONCLUSIONE

**(25)** Le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali sulla cui base si intendeva chiudere il procedimento e hanno avuto la possibilità di esprimere le proprie osservazioni e di essere sentite. Le osservazioni pervenute sono state prese in considerazione, ma nessuna di esse è stata tale da far modificare le conclusioni di cui sopra,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È chiuso il riesame intermedio parziale delle misure antidumping applicabili alle importazioni di alcuni accessori per tubi, di ferro o di acciaio, originari, tra l’altro, della Thailandia, classificabili ai codici NC ex 7307 93 11 , ex 7307 93 19 , ex 7307 99 30 ed ex 7307 99 90 , per quanto riguarda l’esportatore thailandese Thai Benkan Co. Ltd.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* J. ASSELBORN

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 84 del 3.4.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_084_R_TOC) .

[^3] [GU L 182 del 21.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_182_R_TOC) .

[^4] [GU L 139 del 6.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_139_R_TOC) .

[^5] [GU L 275 del 25.8.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_275_R_TOC) .

[^6] [GU C 96 del 21.4.2004, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_096_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: .
[^3]: .
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .