# REGOLAMENTO (CE) N. 483/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 marzo 2005

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione, del 15 febbraio 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000 [^3] , in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro [^4] , apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90 , interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

**(2)** L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

**(3)** Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo.

**(4)** La Commissione deve pertanto fissare una percentuale di attribuzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Le domande di titoli di importazione presentate il 21 e il 22 marzo 2005, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 98,87 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4 047,384 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 marzo 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_336_R_TOC) .

[^2] [GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1878/2004 ( [GU L 326 del 29.10.2004, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_326_R_TOC) ).

[^3] [GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_046_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 406/2004 ( [GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_067_R_TOC) ).

[^4] [GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_097_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1878/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 406/2004 ().
[^4]: .