# REGOLAMENTO (CE) N. 495/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 2005

recante deroga al regolamento (CE) n. 824/2000 per quanto riguarda il termine di consegna dei cereali all’intervento in taluni Stati membri per la campagna 2004/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 824/2000 della Commissione, del 19 aprile 2000, che stabilisce le procedure di presa in consegna dei cereali da parte degli organismi d’intervento nonché i metodi di analisi per la determinazione della qualità [^2] , prevede che, se l’offerta è ammissibile, gli operatori vengono informati al più presto del piano di consegna. A questo scopo, l’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento dispone che l’ultima consegna al centro d’intervento per il quale è effettuata l’offerta debba aver luogo entro la fine del quarto mese successivo al mese di ricezione dell’offerta.

**(2)** La campagna di commercializzazione 2004/2005 è la prima campagna in cui si applica il regime d’intervento per i cereali nei nuovi Stati membri che hanno aderito alla Comunità europea il 1 o maggio 2004.

**(3)** Grazie a condizioni climatiche favorevoli, il raccolto 2004 è stato abbondante in questi paesi. Di conseguenza, il livello dei prezzi sul mercato interno è risultato leggermente inferiore a quello del prezzo d’intervento. Sin dall’inizio del periodo d’intervento nel novembre 2004, sono stati quindi offerti all’intervento quantitativi relativamente ingenti di cereali. Data l’entità dei quantitativi offerti all’intervento e la loro dislocazione geografica, il relativo termine di consegna, corrispondente al 31 marzo 2005, non può essere rispettato. Ai fini di un’adeguata presa in consegna delle offerte, è opportuno prorogare il termine di consegna in deroga al regolamento (CE) n. 824/2000.

**(4)** Poiché la situazione di mercato presenta carattere urgente e richiede l’attuazione immediata del provvedimento in questione, occorre sancire l’applicazione immediata del disposto del presente regolamento.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

In deroga all’articolo 4, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento (CE) n. 824/2000, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, l’ultima consegna dei cereali offerti all’intervento nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia deve aver luogo entro la fine del sesto mese successivo al mese di ricezione dell’offerta, ma non oltre il 31 luglio 2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 100 del 20.4.2000, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_100_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().