# REGOLAMENTO (CE) N. 502/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio per quanto riguarda l'apertura e la gestione di contingenti tariffari per alcuni prodotti originari del Messico

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

visto l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1362/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, recante attuazione, per la Comunità, delle disposizioni tariffarie della decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto istituito a norma dell'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea e gli Stati Uniti del Messico [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** La decisione n. 1/2005 del Consiglio congiunto UE-Messico, del 21 febbraio 2005, che rettifica la decisione n. 3/2004 del Consiglio congiunto EU-Messico [^2] , che modifica la decisione n. 2/2000 del Consiglio congiunto del 23 marzo 2000, ha modificato il periodo nel quale i due contingenti tariffari comunitari previsti nella decisione n. 3/2004 devono essere aperti.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1362/2000 deve essere opportunamente modificato.

**(3)** Poiché il periodo nel quale tali contingenti devono essere aperti deve decorrere dal 1 o gennaio 2005, il presente regolamento è applicabile a partire dalla stessa data.

**(4)** Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1362/2000 è sostituito dal seguente:

«6. Fatta eccezione per i contingenti tariffari corrispondenti ai numeri d'ordine 09.1854, 09.1871, 09.1873 e 09.1899, i contingenti tariffari di cui all'allegato del presente regolamento sono aperti ogni anno per un periodo di dodici mesi, dal 1 o luglio al 30 giugno. Detti contingenti sono aperti per la prima volta il 1 o luglio 2000. I contingenti tariffari aventi i numeri d'ordine 09.1871 e 09.1873 sono aperti a decorrere dal 1 o maggio 2004 al 31 dicembre 2004 e dal 1 o gennaio al 31 dicembre di ogni anno solare finché il contingente è applicabile.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005. *Per la Commissione* László KOVÁCS *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 157 del 30.6.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_157_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione ( [GU L 282 dell’1.9.2004, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_282_R_TOC) ).

[^2] [GU L 66 del 12.3.2005, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_066_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1553/2004 della Commissione ().
[^2]: .