# REGOLAMENTO (CE) N. 515/2005 DELLA COMMISSIONE

del 31 marzo 2005

che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso [^2] , in particolare l'articolo 14, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1784/2003 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003, la differenza tra i corsi o i prezzi sul mercato mondiale dei prodotti di cui all'articolo 1, di ciascuno di detti regolamenti ed i prezzi nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni d'applicazione relative alla concessione delle restituzioni all'esportazione ed i criteri per stabilire il loro importo [^3] , ha specificato per quali di questi prodotti occorre fissare un tasso di restituzione applicabile all'esportazione sotto forma di merci che figurano, secondo il caso, nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003.

**(3)** Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1520/2000, il tasso della restituzione per 100 kg di ciascuno dei prodotti di base considerati deve essere fissato per ciascun mese.

**(4)** Gli impegni presi in materia di restituzione applicabili all'esportazione di prodotti agricoli incorporati in merci non comprese nell'allegato I del trattato possono essere messi in pericolo qualora si stabiliscano tassi delle restituzioni elevati. È opportuno pertanto adottare provvedimenti di salvaguardia in queste situazioni senza tuttavia impedire la conclusione di contratti a lungo termine. La fissazione di un tasso di restituzione specifico per la fissazione in anticipo delle restituzioni costituisce un provvedimento che consente di conseguire questi obiettivi.

**(5)** Tenendo conto dell'intesa tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d'America sulle esportazioni di paste alimentari dalla Comunità verso gli Stati Uniti, approvata dalla decisione 87/482/CEE del Consiglio [^4] , si rende necessario differenziare la restituzione per le merci dei codici NC 1902 11 00 e 1902 19 secondo la loro destinazione.

**(6)** Conformemente all'articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000, bisogna fissare un tasso di restituzione all'esportazione ridotto, tenuto conto dell'importo della restituzione alla produzione applicabile, in virtù del regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione [^5] , al prodotto di base utilizzato, valido durante il periodo presunto di fabbricazione delle merci.

**(7)** Le bevande alcoliche sono considerate come meno sensibili al prezzo dei cereali utilizzati per la loro fabbricazione. Tuttavia il protocollo 19 del trattato di adesione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca stipula che devono essere adottate misure necessarie al fine di facilitare l'utilizzazione dei cereali comunitari per la fabbricazione di bevande alcoliche ottenute a partire da cereali. È opportuno quindi adattare il tasso di restituzione applicabile ai cereali esportati sotto forma di bevande alcoliche.

**(8)** Il comitato di gestione per i cereali non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi delle restituzioni applicabili ai prodotti di base che figurano nell'allegato A del regolamento (CE) n. 1520/2000 e indicati nell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1784/2003 o nell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1785/2003 modificato, esportati sotto forma di merci che figurano rispettivamente nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 e nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1785/2003 sono fissati nell'allegato al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o aprile 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^3] [GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 886/2004 ( [GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_168_R_TOC) ).

[^4] [GU L 275 del 29.9.1987, pag. 36](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1987_275_R_TOC) .

[^5] [GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_159_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1548/2004 ( [GU L 280 del 31.8.2004, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_280_R_TOC) ).

Tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 1 o aprile 2005 a taluni prodotti del settore dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato [^1]

| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1001 10 00 | Frumento (grano) duro: |  |  |
| – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America | — | — |  |
| – negli altri casi | — | — |  |
| 1001 90 99 | Frumento (grano) tenero e frumento segalato: |  |  |
| – all'esportazione delle merci dei codici NC 1902 11 e 1902 19 verso gli Stati Uniti d'America | — | — |  |
| – negli altri casi: |  |  |  |
| – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 [^3] | — | — |  |
| – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 [^4] | — | — |  |
| – – negli altri casi | — | — |  |
| 1002 00 00 | Segala | — | — |
| 1003 00 90 | Orzo |  |  |
| – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 [^4] | — | — |  |
| – negli altri casi | — | — |  |
| 1004 00 00 | Avena | — | — |
| 1005 90 00 | Granturco utilizzato sotto forma di: |  |  |
| – amido |  |  |  |
| – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 [^3] | 4,000 | 4,000 |  |
| – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 [^4] | 0,557 | 0,557 |  |
| – – negli altri casi | 4,000 | 4,000 |  |
| – glucosio, sciroppo di glucosio, maltodestrina, sciroppo di maltodestrina dei codici NC 1702 30 51 , 1702 30 59 , 1702 30 91 , 1702 30 99 , 1702 40 90 , 1702 90 50 , 1702 90 75 , 1702 90 79 , 2106 90 55 [^5] : |  |  |  |
| – – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 [^3] | 3,000 | 3,000 |  |
| – – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 [^4] | 0,418 | 0,418 |  |
| – – negli altri casi | 3,000 | 3,000 |  |
| – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 [^4] | 0,557 | 0,557 |  |
| – altre (incluso allo stato naturale) | 4,000 | 4,000 |  |
| Fecola di patate del codice NC 1108 13 00 assimilata ad un prodotto ottenuto dalla trasformazione del granturco: |  |  |  |
| – In caso d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1520/2000 [^3] | 3,453 | 3,453 |  |
| – all'esportazione delle merci del capitolo 2208 [^4] | 0,557 | 0,557 |  |
| – negli altri casi | 4,000 | 4,000 |  |
| ex 1006 30 | Riso lavorato: |  |  |
| – a grani tondi | — | — |  |
| – a grani medi | — | — |  |
| – a grani lunghi | — | — |  |
| 1006 40 00 | Rotture di riso | — | — |
| 1007 00 90 | Sorgo da granella diverso da ibrido destinato alla semina | — | — |

[^1] I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.

[^2] Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ( [GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_177_R_TOC) ).

[^3] La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50 .

[^4] Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 ( [GU L 258 del 16.10.1993, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_258_R_TOC) ).

[^5] Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.

[^1]: I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
[^2]: Riguardo ai prodotti agricoli risultanti dalla trasformazione del prodotto di base o assimilati, bisogna utilizzare i coefficienti figuranti all'allegato E del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione ().
[^3]: La merce interessata rientra nell'ambito del codice NC 3505 10 50 .
[^4]: Merci di cui all'allegato III del regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio o contemplate dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2825/93 ().
[^5]: Per gli sciroppi dei codici NC 1702 30 99 , 1702 40 90 e 1702 60 90 , ottenuti mescolando gli sciroppi di glucosio e fruttosio, solamente lo sciroppo di glucosio ha diritto alla restituzione all'esportazione.