# REGOLAMENTO (CE) N. 555/2005 DEL CONSIGLIO

del 17 febbraio 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** In base all’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar [^2] , le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da inserire in tale accordo al termine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato.

**(2)** In seguito a tali negoziati, l’8 settembre 2003 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste nel suddetto accordo per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

**(3)** È nell’interesse della Comunità approvare tale protocollo.

**(4)** Occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri sulla base della ripartizione tradizionale delle possibilità di pesca nell’ambito dell’accordo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità, il protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell’accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006.

Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento.

## **Articolo 2**

Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

| a) | Spagna: 22 unità | Spagna: 22 unità | Francia: 16 unità | Italia: 2 unità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna: 22 unità |  |  |  |  |
| Francia: 16 unità |  |  |  |  |
| Italia: 2 unità |  |  |  |  |

| b) | Spagna: 24 unità | Spagna: 24 unità | Francia: 10 unità | Portogallo: 6 unità |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Spagna: 24 unità |  |  |  |  |
| Francia: 10 unità |  |  |  |  |
| Portogallo: 6 unità |  |  |  |  |

Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca fissate dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da altri Stati membri.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi pescano nell’ambito del presente protocollo sono tenuti a notificare alla Commissione i quantitativi di ogni stock catturati nella zona di pesca malgascia secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^3] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 17 febbraio 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* J.-C. JUNCKER

[^1] Parere del Parlamento europeo del 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 73 del 18.3.1986, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1986_073_R_TOC) .

[^3] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

# ACCORDO

in forma di scambio di lettere sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

A. Lettera del governo del Madagascar

Egregio signore,

In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, siglato l'8 settembre 2003 ad Antananarivo, mi pregio informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o gennaio 2004, in attesa della sua entrata in vigore in forza dell'articolo 7 del medesimo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto.

Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata anteriormente al 30 settembre 2004 la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*Per il governo della Repubblica del Madagascar*

B. Lettera della Comunità europea

Egregio signore,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto in data odierna la Sua lettera così redatta:

«In riferimento al protocollo che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006, siglato l'8 settembre 2003 ad Antananarivo, mi pregio informarLa che il governo del Madagascar è disposto ad applicare tale protocollo a titolo provvisorio a decorrere dal 1 o gennaio 2004, in attesa della sua entrata in vigore in forza dell'articolo 7 del medesimo, a condizione che la Comunità sia disposta a fare altrettanto. Resta inteso che, in tal caso, deve essere versata anteriormente al 30 settembre 2004 la compensazione finanziaria fissata all'articolo 2 del protocollo. Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.»

Mi pregio confermarLe l'accordo della Comunità su tale applicazione provvisoria.

Voglia accettare l'espressione della mia profonda stima.

*A nome del Consiglio dell'Unione europea*

# PROTOCOLLO

che fissa le possibilità di pesca del tonno e la contropartita finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea e il governo della Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar per il periodo dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2006

Articolo 1

**1.** A norma dell'articolo 2 dell'accordo e per un periodo di tre anni a decorrere dal 1 o gennaio 2004, sono concesse licenze che autorizzano a pescare nella zona di pesca malgascia 40 tonniere congelatrici con reti a circuizione e 40 pescherecci con palangari di superficie. Inoltre, su richiesta della Comunità, potranno essere concesse autorizzazioni ad altre categorie di navi da pesca a condizioni da definire nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

**2.** Le navi battenti bandiera di uno Stato membro della Comunità europea possono svolgere attività di pesca del tonno nella zona di pesca del Madagascar soltanto se in possesso di una licenza di pesca rilasciata nell'ambito del presente protocollo secondo le modalità descritte nell'allegato.

Articolo 2

**1.** L'importo della contropartita finanziaria di cui all'articolo 7 dell'accordo è fissato in 825 000 EUR l'anno (di cui 320 000 EUR a titolo di compensazione finanziaria, da versare entro il 30 settembre per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo e il terzo anno, e 505 000 EUR da destinare alle azioni di cui all'articolo 3 del presente protocollo). La compensazione finanziaria da versare per il primo anno di applicazione del protocollo (dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004) ammonta tuttavia a 196 385 EUR in seguito alla detrazione dell'importo corrispondente al periodo dal 1 o gennaio 2004 al 20 maggio 2004, già versato nell'ambito del protocollo precedente.

**2.** La contropartita finanziaria comprende 11 000 tonnellate annue di catture di tonnidi nelle acque malgasce; se il volume delle catture di tonnidi effettuate dalle navi comunitarie nella zona di pesca malgascia supera detto quantitativo, l'importo di cui sopra è aumentato proporzionalmente. L'importo complessivo della contropartita finanziaria versata dalla Comunità non può tuttavia superare il doppio dell'importo indicato al paragrafo 1.

**3.** La compensazione finanziaria è versata su un conto, indicato dalle autorità malgasce, aperto presso il Tesoro pubblico.

Articolo 3

**1.** Per garantire lo sviluppo di una pesca sostenibile e responsabile, le due parti incoraggiano nel reciproco interesse un partenariato volto a promuovere in particolare una migliore conoscenza delle risorse alieutiche e delle risorse biologiche, il controllo delle attività di pesca, lo sviluppo della pesca artigianale, le comunità di pescatori e la formazione.

**2.** Sull'ammontare della contropartita finanziaria di cui all’articolo 2, paragrafo 1, saranno finanziate le seguenti azioni, per un importo annuo di 505 000 EUR ripartito come segue: a) finanziamento di programmi scientifici malgasci volti a migliorare le conoscenze sulle risorse alieutiche per assicurarne la gestione sostenibile: 90 000 EUR; su richiesta del governo malgascio, detta partecipazione può assumere la forma di un contributo alle spese per riunioni internazionali volte a migliorare tali conoscenze e la gestione delle risorse alieutiche; b) sostegno ad un sistema di monitoraggio, controllo e sorveglianza della pesca: 267 000 EUR; c) finanziamento di borse di studio e tirocini di formazione e sostegno alla formazione della gente di mare: 60 000 EUR; d) sostegno allo sviluppo della pesca tradizionale: 68 000 EUR; e) aiuto alla gestione degli osservatori: 20 000 EUR.

**3.** Gli importi di cui alle lettere a), b), d) ed e) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari delle autorità malgasce competenti dopo la presentazione alla Commissione di un piano annuale dettagliato con l'indicazione di uno scadenzario e degli obiettivi previsti per ciascuna di dette azioni specifiche, entro il 30 settembre 2004 per il primo anno ed entro il 30 aprile per il secondo ed il terzo anno. Il piano annuale deve pervenire ai servizi della Commissione europea entro il 31 luglio 2004 per il primo anno ed entro il 28 febbraio per gli anni successivi. Per il primo anno, tuttavia, il piano deve riguardare soltanto il periodo dal 21 maggio al 31 dicembre 2004. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari ritenute necessarie.

**4.** Gli importi di cui alla lettera c) sono pagati al ministero della Pesca e versati sui conti bancari da esso indicati sulla base delle spese sostenute.

**5.** Entro il 31 marzo dell'anno successivo le autorità malgasce competenti trasmettono alla Commissione europea una relazione annuale sull'utilizzo dei fondi destinati alle azioni di cui al paragrafo 2, sull'attuazione di tali azioni e sui risultati ottenuti. La Commissione si riserva il diritto di chiedere al ministero della Pesca eventuali informazioni complementari. In funzione della realizzazione effettiva delle azioni, previa consultazione delle autorità malgasce competenti nell'ambito di una riunione della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo, la Commissione può riesaminare i pagamenti di cui sopra.

Articolo 4

In caso di mancata esecuzione da parte della Comunità europea dei pagamenti di cui agli articoli 2 e 3, il Madagascar potrebbe sospendere l'applicazione del presente protocollo.

Articolo 5

Qualora gravi circostanze, ad esclusione dei fenomeni naturali, impediscano l'esercizio delle attività di pesca nella zona di pesca del Madagascar, la Comunità europea, previa consultazione tra le due parti, può sospendere il pagamento della contropartita finanziaria.

Il pagamento della contropartita finanziaria riprende con il rientro alla normalità e dopo che le due parti si siano consultate e abbiano confermato che la situazione consente la ripresa delle attività di pesca.

La validità delle licenze concesse alle navi comunitarie a norma dell'articolo 4 dell'accordo è prorogata di una durata pari al periodo di sospensione delle attività di pesca.

Articolo 6

L'allegato dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica democratica del Madagascar sulla pesca al largo del Madagascar è abrogato e sostituito dall'allegato del presente protocollo.

Articolo 7

Il presente protocollo entra in vigore alla data della firma.

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2004.

ALLEGATO

CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA DEL TONNO NELLA ZONA DI PESCA MALGASCIA DA PARTE DELLE NAVI DELLA COMUNITÀ EUROPEA

**1.** FORMALITÀ PER LA RICHIESTA E IL RILASCIO DELLE LICENZE

La procedura per la richiesta e il rilascio delle licenze che autorizzano le navi della Comunità europea a pescare nelle acque malgasce è la seguente.

| a) | —: una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, entro il 1 o dicembre che precede l'anno di validità della licenza. In deroga alla disposizione che precede, gli armatori che non hanno presentato la domanda di licenza entro il 1 o dicembre possono farlo nell'anno civile in corso, non meno di 30 giorni prima della data di inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori pagheranno un importo pari ai canoni per l'intero anno indicati al punto 2, lettera b); | — | una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, entro il 1 o dicembre che precede l'anno di validità della licenza.<br>In deroga alla disposizione che precede, gli armatori che non hanno presentato la domanda di licenza entro il 1 o dicembre possono farlo nell'anno civile in corso, non meno di 30 giorni prima della data di inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori pagheranno un importo pari ai canoni per l'intero anno indicati al punto 2, lettera b); | — | una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque territoriali malgasce; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | una domanda di licenza per ciascuna nave, formulata dall'armatore che intende esercitare un'attività di pesca in base al presente accordo, entro il 1 o dicembre che precede l'anno di validità della licenza.<br>In deroga alla disposizione che precede, gli armatori che non hanno presentato la domanda di licenza entro il 1 o dicembre possono farlo nell'anno civile in corso, non meno di 30 giorni prima della data di inizio delle attività di pesca. In tal caso gli armatori pagheranno un importo pari ai canoni per l'intero anno indicati al punto 2, lettera b); |  |  |  |  |
| — | una domanda annuale di autorizzazione preventiva all'accesso nelle acque territoriali malgasce; tale autorizzazione è valida per la durata della licenza. |  |  |  |  |

| b) | —: la data del rilascio; | — | la data del rilascio; | — | il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| — | la data del rilascio; |  |  |  |  |
| — | il fatto che la nuova licenza annulla e sostituisce quella rilasciata per la nave precedente. |  |  |  |  |

**c)** La licenza è rilasciata dalle autorità malgasce al rappresentante della Commissione nel Madagascar.

**d)** La licenza deve essere tenuta sempre a bordo; tuttavia, una volta ricevuta la notifica del pagamento dell'anticipo, inviata dalla Commissione europea alle autorità malgasce, la nave viene iscritta in un elenco delle navi autorizzate a pescare, che è trasmesso alle autorità malgasce incaricate del controllo della pesca. In attesa della licenza propriamente detta può essere ottenuta via fax una copia della stessa; tale copia è conservata a bordo.

**e)** Gli armatori di tonniere devono essere rappresentati da un raccomandatario nel Madagascar.

**f)** Prima dell'entrata in vigore del protocollo, le autorità malgasce comunicano alla delegazione della Commissione nel Madagascar tutte le informazioni relative ai conti bancari da utilizzare per il pagamento dei canoni e degli anticipi.

**2.** VALIDITÀ E PAGAMENTO DELLE LICENZE

**a)** In deroga alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo, le licenze sono valide per un anno civile, dal 1 o gennaio al 31 dicembre. Esse sono rinnovabili. Tuttavia nel primo anno di applicazione del protocollo (dal 1 o gennaio 2004 al 31 dicembre 2004), per le navi che il 1 o gennaio 2004 sono in possesso di licenza concessa nell'ambito del protocollo precedente fino al 20 maggio 2004, la licenza rimane valida fino a tale data.

| b) | —: per le tonniere con reti a circuizione: 1 720 EUR; | — | per le tonniere con reti a circuizione: 1 720 EUR; | — | per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL: 1 091 EUR; | — | per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL: 735 EUR. |
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| — | per le tonniere con reti a circuizione: 1 720 EUR; |  |  |  |  |  |  |
| — | per i pescherecci con palangari di superficie di stazza superiore a 150 TSL: 1 091 EUR; |  |  |  |  |  |  |
| — | per i pescherecci con palangari di superficie di stazza pari o inferiore a 150 TSL: 735 EUR. |  |  |  |  |  |  |

**3.** DICHIARAZIONE DELLE CATTURE E COMPUTO DEI CANONI

| a) | Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze. | Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze. | I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Sono tenute alla compilazione del formulario tutte le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non abbiano effettuato catture. |
| --- | --- | --- | --- |
| Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie compilano una scheda di pesca conforme al modello riportato nell'appendice 2 per ciascun periodo di pesca trascorso nella zona di pesca malgascia. I formulari sono inviati alle autorità competenti di cui sopra entro il 31 marzo dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze. |  |  |  |
| I formulari devono essere compilati in modo leggibile ed essere firmati dal comandante della nave. Sono tenute alla compilazione del formulario tutte le navi che hanno ottenuto una licenza, anche nel caso in cui non abbiano effettuato catture. |  |  |  |

**b)** Il computo dei canoni dovuti per l'anno civile trascorso è effettuato dalla Commissione entro il 30 giugno dell'anno successivo all'anno di validità delle licenze, detraendo gli anticipi e i canoni indicati al punto 2, lettera b). Tale computo dei canoni si basa sul computo delle catture, a sua volta effettuato in base alle dichiarazioni di cattura compilate da ciascun armatore e confermato dagli istituti scientifici competenti per la verifica dei dati relativi alle catture negli Stati membri della Comunità europea, quali l'Istituto di ricerca per lo sviluppo (IRD), l'Institut Français de Recherche pour l'exploitation de la Mer (IFREMER), l'Instituto Español de Oceanografía (IEO) e l'Insituto Português de Investigacão Marítima (IPIMAR) e dall'Unità statistica tonniera di Antsiranana (USTA). Il computo dei canoni, effettuato dalla Commissione, viene trasmesso per conferma al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, il quale ha trenta giorni di tempo per comunicare eventuali osservazioni. Trascorso tale termine il computo dei canoni è inviato agli armatori. In caso di disaccordo, le parti si consultano nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo per effettuare il computo definitivo dei canoni, che viene quindi comunicato agli armatori. Gli eventuali pagamenti supplementari sono effettuati dagli armatori alle autorità malgasce responsabili per la pesca entro 30 giorni dalla notifica del computo definitivo dei canoni. Se l'importo che risulta dal computo dei canoni è inferiore all'importo dell'anticipo di cui al punto 2, lettera b), la somma residua corrispondente non viene rimborsata all'armatore.

**4.** COMUNICAZIONI

Il comandante notifica con almeno tre ore di anticipo al Centro di sorveglianza della pesca malgascio, via radio (frequenza duplex 8 755 Tx 8 231 Rx USB), via fax (n. 261 — 20 — 2249014) o per posta elettronica (csp-mprh@dts.mg) con conferma, l'intenzione di entrare con la propria nave nella zona di pesca malgascia o di uscire da tale zona.

Al momento di notificare l'intenzione di entrare nella zona, egli notifica altresì i quantitativi stimati delle catture a bordo, anche se non sono state effettuate catture.

Al momento di notificare l'intenzione di uscire dalla zona, egli notifica infine i quantitativi stimati delle catture effettuate durante la permanenza nella zona di pesca malgascia.

La comunicazione via radio si effettua negli orari e nei giorni considerati lavorativi nel Madagascar.

Gli stessi obblighi sono imposti alle navi da pesca comunitarie che hanno intenzione di sbarcare in un qualsiasi porto malgascio.

**5.** OSSERVATORI

Su richiesta del ministero della Pesca, le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie prendono a bordo un osservatore, al quale viene riservato lo stesso trattamento degli ufficiali. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal ministero della Pesca, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni. I compiti specifici dell'osservatore sono indicati nell'appendice 3.

Le condizioni del suo imbarco sono stabilite dal ministero della Pesca, rappresentato dal Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Con almeno due giorni di anticipo, l'armatore o il suo raccomandatario informa il Centro di sorveglianza della pesca malgascio dell'arrivo della nave in un porto malgascio in vista dell'imbarco dell'osservatore.

L'armatore versa al governo malgascio (Centro di sorveglianza della pesca), tramite il raccomandatario, 20 EUR per ogni giornata trascorsa da un osservatore a bordo di una nave tonniera con reti a circuizione o di un peschereccio con palangari di superficie.

Le spese sostenute per raggiungere il porto di imbarco malgascio sono a carico del governo malgascio. Le spese di mobilitazione e smobilitazione dell'osservatore fuori dal Madagascar sono a carico dell'armatore. Potranno essere imbarcati osservatori su non più del 30 % delle navi comunitarie operanti nella zona di pesca malgascia. La durata dell'imbarco dell'osservatore dipende dalla durata della bordata nella zona di cui trattasi.

Ove una nave da pesca comunitaria non si rechi in un porto malgascio per prendere a bordo un osservatore, l'imbarco dell'osservatore sarà effettuato da una nave pattuglia del Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Il luogo e le spese per raggiungere il punto di trasbordo dell'osservatore sulla nave da pesca sono definiti di comune accordo con il Centro di sorveglianza della pesca malgascio; le spese sono a carico dell'armatore.

Il trasbordo in mare dell'osservatore su un'altra nave sarà effettuato di comune accordo tra il comandante e il Centro di sorveglianza della pesca malgascio.

Qualora l'osservatore non si presenti nel luogo convenuto al momento convenuto o nelle dodici ore che seguono, l'armatore sarà automaticamente dispensato dall'obbligo di prenderlo a bordo. In caso di rinvio dell'armamento della nave, l'armatore si assumerà le spese di vitto e alloggio dell'osservatore fino al suo imbarco effettivo.

**6.** IMBARCO DI MARINAI

**a)** In tutta la flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie, per tutta la durata della campagna nella zona di pesca malgascia sono imbarcati permanentemente almeno 40 marinai malgasci. Il salario dei marinai imbarcati è stabilito di comune accordo tra i raccomandatari degli armatori e gli interessati. Tale salario deve includere il regime di previdenza sociale. I contratti di assunzione di questi marinai sono stipulati tra i raccomandatari e gli interessati. Un elenco dettagliato dei marinai malgasci imbarcati (con il nome, la durata dell'imbarco, il salario ecc.) deve pervenire al ministero della Pesca entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di validità della licenza. Se l'intera flotta delle tonniere con reti a circuizione e dei pescherecci con palangari di superficie non riesce ad imbarcare 40 marinai, gli armatori che non hanno imbarcato marinai sono tenuti a pagare un compenso per i marinai non imbarcati, la cui entità sarà stabilita dalla commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo e che sarà proporzionale alla durata della campagna di pesca nella zona di pesca malgascia. Tale somma verrà destinata alla formazione di pescatori malgasci e sarà versata su un conto il cui numero sarà comunicato ai raccomandatari, con copia alla delegazione della Commissione nel Madagascar.

**b)** La dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro si applica di diritto ai marinai imbarcati su navi dell'Unione europea, in particolare per quanto riguarda la libertà di associazione, il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva dei lavoratori e l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione. I contratti di lavoro dei marinai locali, di cui sarà consegnata copia ai firmatari, sono conclusi tra i rappresentanti degli armatori e i marinai e/o i loro sindacati o rappresentanti con il consenso delle autorità locali competenti. Tali contratti garantiranno ai marinai l'iscrizione al regime di previdenza sociale pertinente, che comprende un'assicurazione su vita, malattia e infortuni. Le condizioni di retribuzione dei pescatori locali non possono essere inferiori a quelle che si applicano agli equipaggi malgasci e, in ogni caso, a quanto previsto dalle norme dell'OIL. Se il datore di lavoro è un'impresa locale, il contratto di assunzione dovrà specificare il nome dell'armatore e lo Stato di bandiera. L'armatore garantisce al marinaio locale imbarcato condizioni di vita e di lavoro a bordo simili a quelle di cui godono i marinai comunitari.

**7.** ZONE DI PESCA

Le zone di pesca accessibili alle navi della Comunità sono tutte le acque soggette alla giurisdizione malgascia situate ad oltre 12 miglia marine dalla costa.

Qualora il ministero della Pesca decida di installare dispositivi sperimentali di richiamo del pesce, ne informa la Commissione e i raccomandatari degli armatori interessati indicando le coordinate geografiche di detti dispositivi.

A partire dal trentesimo giorno dopo tale notifica è vietato accostarsi a meno di 1,5 miglia da detti dispositivi. Il loro eventuale smantellamento deve essere comunicato immediatamente alle stesse parti.

**8.** ISPEZIONE E SORVEGLIANZA DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Le navi titolari di una licenza permettono ed agevolano l'accesso a bordo e l'espletamento dei compiti di ogni funzionario, debitamente autorizzato dalla Repubblica del Madagascar, incaricato di ispezionare e controllare le attività di pesca.

**9.** CONTROLLO VIA SATELLITE

La Repubblica del Madagascar ha istituito un sistema di sorveglianza delle navi (VMS) che applica alla propria flotta ed intende estendere, su base non discriminatoria, a tutte le navi che pescano nella propria zona di pesca; d'altro canto, in forza della normativa comunitaria, dal 1 o gennaio 2000 le navi comunitarie sono già soggette ad un controllo via satellite ovunque si trovino. Si raccomanda pertanto che le autorità nazionali degli Stati di bandiera e della Repubblica del Madagascar effettuino, secondo le modalità indicate di seguito, un controllo via satellite delle navi che pescano nell'ambito dell'accordo.

1) Ai fini della sorveglianza via satellite le autorità malgasce comunicano alla parte comunitaria le coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar (cfr. tabella I). La carta relativa alla tabella delle coordinate è riportata nell'appendice 4. Le autorità malgasce trasmettono queste informazioni, espresse in gradi decimali, su supporto informatico nel sistema WGS-84 datum.

2) Le parti procedono a uno scambio di informazioni relativo agli indirizzi X.25 e alle specifiche utilizzate nelle comunicazioni elettroniche tra i propri centri di controllo conformemente a quanto stabilito ai punti 4 e 6. Queste informazioni comprendono, nella misura del possibile, i nominativi, i numeri di telefono, di telex e di fax e gli indirizzi elettronici (Internet o X.400) che possono essere utilizzati per le comunicazioni generali tra i centri di controllo.

3) La posizione delle navi è determinata con un margine di errore inferiore a 500 m e con un intervallo di confidenza del 99 %.

4) Ogniqualvolta una nave che pesca nell'ambito dell'accordo e che è soggetta alla sorveglianza via satellite in forza della legislazione comunitaria entra in una zona di pesca della Repubblica del Madagascar, il centro di controllo dello Stato di bandiera invia immediatamente i successivi rapporti di posizione al Centro di sorveglianza della pesca malgascio ad intervalli massimi di un'ora (latitudine, longitudine, rotta e velocità). Questi messaggi sono identificati come rapporti di posizione.

5) I messaggi di cui al punto 4 sono trasmessi per via elettronica nel formato X.25, senza alcun protocollo supplementare. Tali messaggi sono comunicati in tempo reale seguendo il formato della tabella II.

6) In caso di guasto tecnico o di guasto del sistema di sorveglianza permanente via satellite installato a bordo del peschereccio, il comandante della nave trasmette in tempo utile al centro di controllo dello Stato di bandiera le informazioni di cui al punto 4. In tal caso è necessario inviare un rapporto di posizione globale alle ore 6, alle ore 12 e alle ore 18 (ora locale del Madagascar) per tutta la permanenza della nave nella zona di pesca malgascia. Detto rapporto di posizione globale comprenderà i rapporti di posizione registrati dal comandante della nave su base oraria secondo le modalità di cui al punto 4. Il centro di controllo dello Stato di bandiera o il peschereccio invia immediatamente questi messaggi al Centro di sorveglianza della pesca malgascio. L'attrezzatura difettosa dev'essere riparata o sostituita non appena la nave termina la propria bordata oppure entro un termine massimo di un mese. Scaduto tale termine, la nave in questione non potrà intraprendere una nuova bordata finché l'attrezzatura non sarà stata riparata o sostituita.

7) I centri di controllo degli Stati di bandiera sorvegliano i movimenti delle loro navi nelle acque malgasce ad intervalli di 2 ore. Qualora la sorveglianza delle navi non avvenga secondo le modalità previste, il Centro di sorveglianza della pesca malgascio ne viene immediatamente informato e si applica la procedura prevista al punto 6.

8) Qualora il Centro di sorveglianza della pesca malgascio constati che lo Stato di bandiera non comunica le informazioni previste al punto 4, l'altra parte ne viene immediatamente informata.

9) I dati relativi alla sorveglianza comunicati all'altra parte secondo le presenti disposizioni sono destinati esclusivamente al controllo e alla sorveglianza, da parte delle autorità malgasce, della flotta comunitaria che pesca nell'ambito dell'accordo di pesca CE/Madagascar. Questi dati non possono essere comunicati a terzi per alcun motivo.

10) Le parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per conformarsi quanto prima alle disposizioni in materia di messaggi previste ai punti 4 e 6 e comunque entro i 6 mesi successivi all'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

11) Le parti si impegnano a scambiarsi, su richiesta, le informazioni sull'attrezzatura utilizzata per la sorveglianza via satellite, per verificare che le varie attrezzature siano pienamente compatibili con le esigenze dell'altra parte ai fini delle presenti disposizioni.

12) Qualsiasi controversia sull'interpretazione o l'applicazione delle presenti disposizioni è oggetto di consultazioni tra le parti nell'ambito della commissione mista di cui all'articolo 9 dell'accordo.

Tabella I

Coordinate (latitudine e longitudine) della zona di pesca del Madagascar

(cfr. la cartina geografica dell'appendice 4)

| V | 48,4 | – 11,2 | 48°24′ E | 11°12′ S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Tabella II

Comunicazione dei messaggi VMS al Madagascar

Rapporto di posizione

| Dato | Codice | Obbligatorio/facoltativo | Osservazioni |
| --- | --- | --- | --- |
| Inizio della registrazione | SR | O | Dato relativo al sistema — indica l'inizio della registrazione |
| Destinatario | AD | O | Dato relativo al messaggio — destinatario. Codice ISO Alpha 3 del paese |
| Mittente | FR | O | Dato relativo al messaggio — mittente. Codice ISO Alpha 3 del paese |
| Stato di bandiera | FS | F |  |
| Tipo di messaggio | TM | O | Dato relativo al messaggio — tipo di messaggio «POS» |
| Indicativo di chiamata | RC | O | Dato relativo alla nave — indicativo internazionale di chiamata della nave |
| Numero di riferimento interno della parte contraente | IR | F | Dato relativo alla nave — numero individuale della parte contraente (codice ISO-3 dello Stato di bandiera seguito da un numero) |
| Numero di immatricolazione esterno | XR | F | Dato relativo alla nave — numero sulla fiancata della nave |
| Latitudine | LA | O | Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi N/S GGMM (WGS-84) |
| Longitudine | LO | O | Dato relativo alla posizione della nave — posizione in gradi e primi E/O GGMM (WGS-84) |
| Rotta | CO | O | Rotta della nave su scala di 360° |
| Velocità | SP | O | Velocità della nave in decimi di nodo |
| Data | DA | O | Dato relativo alla posizione della nave — data di registrazione della posizione UTC (AAAAMMGG) |
| Ora | TI | O | Dato relativo alla posizione della nave — ora di registrazione della posizione UTC (OOMM) |
| Fine della registrazione | ER | O | Dato relativo al sistema — indica la fine della registrazione |

Set di caratteri: ISO 8859.1

La trasmissione dei dati è strutturata come segue:

— una doppia barra obliqua (//) e un codice indicano l'inizio della trasmissione;

— un'unica barra obliqua (/) separa il codice dal dato.

I dati facoltativi vanno inseriti tra l'inizio e la fine della registrazione.

**10.** TRASBORDI

In caso di trasbordo di pesci, le tonniere congelatrici con reti a circuizione consegnano a una società o a un organismo designato dalle autorità malgasce competenti per la pesca i pesci che non conservano.

**11.** PRESTAZIONE DI SERVIZI

Gli armatori della Comunità che operano nella zona di pesca malgascia cercheranno di privilegiare la prestazione di servizi malgasci (carenaggio, movimentazione, bunkeraggio, deposito ecc.).

Le autorità del Madagascar stabiliranno con i beneficiari dell'accordo le condizioni di utilizzo delle attrezzature portuali.

**12.** SANZIONI

Ogni violazione delle disposizioni del presente protocollo e della normativa malgascia in materia di pesca è passibile delle sanzioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore nel Madagascar.

Entro un termine massimo di 48 ore la Commissione europea dev'essere informata per iscritto di qualsiasi sanzione applicata nei confronti di qualsiasi nave comunitaria e delle circostanze pertinenti.

**13.** PROCEDURA IN CASO DI FERMO

1) Trasmissione delle informazioni

Entro un termine massimo di 48 ore il ministero della Pesca malgascio informa per iscritto la delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera di qualsiasi fermo, effettuato nella zona di pesca del Madagascar, di una nave da pesca comunitaria operante nell'ambito dell'accordo e trasmette una breve relazione sulle circostanze e i motivi all'origine del fermo. La delegazione della Commissione europea e lo Stato di bandiera vengono inoltre tenuti al corrente delle procedure avviate e delle sanzioni applicate.

2) Risoluzione del fermo

In base alle disposizioni della legge sulla pesca e dei relativi regolamenti, l'infrazione può essere definita:

**a)** mediante procedura transattiva, e in tal caso l'importo dell'ammenda applicata è determinato, in conformità delle disposizioni di legge, all'interno di una forcella che comprende un minimo e un massimo previsti dalla normativa malgascia;

**b)** in via giudiziaria, nel caso in cui la controversia non abbia potuto essere definita mediante procedura transattiva, secondo le disposizioni previste dalla legge malgascia.

3) Si ottiene lo svincolo del peschereccio e l'equipaggio è autorizzato a lasciare il porto:

**a)** una volta espletati gli obblighi derivanti dalla procedura transattiva su presentazione della relativa ricevuta, oppure

**b)** una volta depositata una cauzione bancaria, in attesa dell'espletamento della procedura giudiziaria, su presentazione di un attestato che certifichi il deposito della cauzione.

**14.** TUTELA DELL'AMBIENTE

Per tutelare l'ambiente le due parti si impegnano a:

— rispettare il divieto per ogni nave di scaricare nella zona di pesca malgascia idrocarburi e loro derivati, materie plastiche e rifiuti domestici;

— promuovere in seno alla IOTC l'esercizio di una pesca responsabile e garantire la gestione razionale e la conservazione degli stock di tonnidi;

— rispettare il divieto di catturare le specie protette, quali la balena, il delfino, la tartaruga e gli uccelli marini.

La Commissione europea è incaricata di comunicare al ministero della Pesca qualsiasi anomalia connessa all'ambiente commessa dalle navi che pescano nella zona di pesca malgascia.

Appendice 1

FORMULARIO PER LA DOMANDA DI LICENZA 1. Nuova domanda o rinnovo: 2. Nome della nave e bandiera: 3. Periodo di validità: dal al 4. Nome dell'armatore: 5. Indirizzo e numero di fax dell'armatore: 6. Nome e indirizzo del noleggiatore (se diverso dall'armatore): 7. Nome e indirizzo del rappresentante ufficiale nel Madagascar: 8. Nome del comandante della nave da pesca: 9. Tipo di peschereccio: 10. Numero di immatricolazione: 11. Identificazione esterna della nave: 12. Porto e paese di registrazione: 13. Lunghezza e larghezza fuori tutto della nave: 14. Stazza lorda e stazza netta della nave: 15. Marca e potenza del motore principale: 16. Potenza di congelazione (t/g): 17. Capacità di stivaggio (m 3 ): 18. Indicativo di chiamata e frequenza: 19. Altre apparecchiature di comunicazione (telex, fax): 20. Attrezzature per la pesca: 21. Numero dei membri dell'equipaggio ripartiti per nazionalità: 22. Numero della licenza di pesca (in caso di rinnovo allegare la licenza): Il sottoscritto certifica che le informazioni di cui sopra sono esatte e si impegna a conformarvisi. (Timbro e firma dell'armatore) (Data)

Appendice 2

FORMULARIO PER LA DICHIARAZIONE DELLE CATTURE Nome della nave: Stazza lorda: Partenza: Ritorno: Mese Giorno Anno Porto Stato di bandiera: Capacità (TM): Numero di immatricolazione: Comandante: Armatore: Numero dei membri dell'equipaggio: Indirizzo: Data del rapporto: Autore del rapporto: Numero di giorni in mare: Numero di giorni di pesca: Numero di cale effettuate: Numero della bordata: Data Settore Temperatura dell'acqua in superficie (°C) Sforzo di pesca Numero di ami utilizzati Catture Esca utilizzata Mese Giorno Latitudine N/S Longitudine E/O Tonno rosso Thunnus thynnus o maccoyi Tonno albacora Thunnus albacares Tonno obeso Thunnus obesus Tonno bianco Thunnus alalunga Pesce spada Xiphias gladius Marlin striato Marlin bianco Tetraptunus audax o albidus Marlin nero Makaira indica Pesce vela Istiophorus albicane o platypterus Tonnetto striato Katsuwonus pelamis Catture miste Totale giornaliero (peso unicamente in kg) Costardella Calamaro Escaviva Altro N. Peso in kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg N. kg QUANTITATIVI SBARCATI (IN KG) Osservazioni 1 — Utilizzare un foglio per mese e una riga per giorno. 2 — Alla fine di ogni bordata inviare una copia del giornale di bordo al proprio corrispondente o all'ICCAT, Calle Corazón de María, 8, 28002 Madrid, Spagna. 3 — Per «giorno» si intende il giorno di posizionamento del palangaro. 4 — Il settore di pesca è riferito alla posizione della nave. Arrotondare i minuti e registrare il grado di latitudine e longitudine. Non dimenticare di indicare N/S e E/O. 5 — L'ultima riga (Quantitativi sbarcati) va completata solo alla fine della bordata. Indicare il peso effettivo al momento dello sbarco. 6 — Tutte le informazioni qui riportate devono restare strettamente riservate. Palangari Esca viva Cianciolo Rete da traino Altri

Appendice 3

IMBARCO DI OSSERVATORI

Le tonniere con reti a circuizione e i pescherecci con palangari di superficie autorizzati a pescare nella zona di pesca malgascia prendono a bordo un osservatore del Centro di sorveglianza della pesca malgascio munito di tessera professionale e di libretto marittimo. La durata della permanenza a bordo dell'osservatore è fissata dal Centro di sorveglianza della pesca malgascio, ma in linea di massima non deve superare il tempo necessario all'espletamento delle sue funzioni.

A bordo l'osservatore:

**1.** osserva, registra e riferisce le attività di pesca delle navi nella zona di pesca malgascia;

**2.** verifica la posizione delle navi impegnate in operazioni di pesca;

**3.** procede al prelievo di campioni biologici nell'ambito di programmi scientifici;

**4.** prende nota degli attrezzi da pesca utilizzati;

**5.** raccoglie i dati sulle catture effettuate nella zona di pesca durante la sua permanenza a bordo;

**6.** prende tutte le disposizioni necessarie affinché le condizioni del suo imbarco e la sua presenza a bordo della nave non interrompano né ostacolino le operazioni di pesca;

**7.** rispetta i beni e le attrezzature presenti a bordo nonché la riservatezza dei documenti appartenenti alla nave;

**8.** redige una relazione sulla bordata che viene trasmessa al Centro di sorveglianza della pesca del Madagascar, con copia alla delegazione della Commissione europea.

Al riguardo l'armatore o il comandante della nave deve:

**1.** permettere all'osservatore di salire a bordo della nave per espletarvi le sue funzioni e di restarvi per il periodo indicato nella domanda;

**2.** fornire uno spazio di lavoro adeguato con un tavolo e luce sufficiente;

**3.** fornire le informazioni in suo possesso sulle attività di pesca nella zona di pesca malgascia;

**4.** dare la posizione della nave (latitudine e longitudine);

**5.** inviare e ricevere o permettere di inviare e di ricevere messaggi mediante gli impianti di comunicazione presenti a bordo della nave;

**6.** consentire l'accesso a tutte le parti della nave in cui si svolgono le attività di pesca, di trasformazione e di deposito;

**7.** permettere il prelievo di campioni;

**8.** fornire installazioni adeguate per la conservazione dei campioni, senza che ciò vada a detrimento delle capacità di deposito della nave;

**9.** prestare assistenza per l'esame e la misurazione degli attrezzi da pesca a bordo della nave;

**10.** permettere di portare via i campioni e i documenti raccolti durante la permanenza a bordo dell'osservatore;

**11.** se l'osservatore resta a bordo della nave per più di quattro ore consecutive, offrirgli vitto e alloggio assicurandogli lo stesso trattamento riservato agli ufficiali della nave.

Appendice 4

ZONA DI PESCA DEL MADAGASCAR

Zona di pesca del Madagascar:

— A ovest: zona di pesca malgascia delimitata rispetto alla zona di pesca francese.

— A sud e a sud-est: delimitazione rispetto alla linea delle 200 miglia calcolata a partire dalla linea di costa.

— A nord e a est: delimitazione rispetto alla zona di pesca calcolata con il metodo delle equidistanze.

— Semplificazione della delimitazione tramite punti di riferimento.

[^1]: Parere del Parlamento europeo del 15 settembre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: .