# REGOLAMENTO (CE) N. 557/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’11 aprile 2005

relativo alla sospensione della pesca del gamberello boreale da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca [^1] , in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 27/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che stabilisce, per il 2005, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura [^2] , prevede contingenti di gamberello boreale per il 2005.

**(2)** Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

**(3)** Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia, hanno esaurito il contingente assegnato per il 2005. La Comunità ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 24 febbraio 2005. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Si ritiene che le catture di gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia, abbiano esaurito il contingente assegnato alla Comunità per il 2005.

La pesca del gamberello boreale nelle acque della zona NAFO 3L da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro o immatricolate in uno Stato membro, ad eccezione dell'Estonia, della Lettonia, della Lituania e della Polonia, è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 24 febbraio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’11 aprile 2005. *Per la Commissione* Jörgen HOLMQUIST *Direttore generale della Pesca e degli affari marittimi*

[^1] [GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_261_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ( [GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_289_R_TOC) ).

[^2] [GU L 12 del 14.1.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_012_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 ().
[^2]: .