# REGOLAMENTO (CE) N. 580/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 206/2005 che istituisce misure definitive di salvaguardia nei confronti delle importazioni di salmone d’allevamento

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94 [^1] , in particolare l’articolo 16,

visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83 [^2] , in particolare l’articolo 15,

considerando quanto segue:

PROCEDURA

**(1)** Il 4 febbraio 2005, la Commissione ha imposto misure di salvaguardia definitive mediante il regolamento (CE) n. 206/2005 [^3] (di seguito «il regolamento definitivo»). Ai sensi dell’articolo 2 del suddetto regolamento, tali misure includono l’applicazione di un prezzo minimo all’importazione (di seguito «MIP»).

**(2)** In particolare, l’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento definitivo fissa il livello del MIP applicabile fino al 15 aprile 2005.

**(3)** Il considerando 112 del regolamento definitivo sottolinea la necessità di un riesame anticipato precedentemente all’entrata in vigore del MIP riveduto, qualora tale riesame risulti giustificato.

**(4)** In linea con quanto disposto al considerando 112, la Commissione sta attualmente procedendo a un monitoraggio del mercato e dell’andamento dei prezzi. In questa fase non è stato ancora possibile giungere a una conclusione circa l’opportunità di fissare un prezzo minimo all’importazione definitivo. Tenuto conto delle circostanze e onde permettere alla Commissione di giungere a una conclusione definitiva senza nel contempo perturbare inutilmente il mercato, si ritiene opportuno prolungare il periodo di introduzione graduale fino al 24 maggio 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo unico

**1.** All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 206/2005 i termini «15 aprile 2005» sono sostituiti dai termini «24 maggio 2005».

**2.** All’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 206/2005 i termini «16 aprile 2005» sono sostituiti dai termini «25 maggio 2005». Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 aprile 2005. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_349_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 ( [GU L 374 del 22.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_374_R_TOC) ).

[^2] [GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_067_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ( [GU L 65 dell’8.3.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_065_R_TOC) ).

[^3] [GU L 33 del 5.2.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_033_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2200/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 427/2003 ().
[^3]: .