# REGOLAMENTO (CE) N. 643/2005 DELLA COMMISSIONE

del 27 aprile 2005

che abroga il regolamento (CE) n. 2909/2000 relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [^1] , in particolare l’articolo 133, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee [^2] stabilisce norme e metodi contabili in materia di immobilizzazioni non finanziarie conformemente al regolamento finanziario del 21 dicembre 1977.

**(2)** Il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 1605/2002.

**(3)** Ai sensi dell’articolo 133 del titolo VII del nuovo regolamento finanziario, le norme e i metodi contabili sono stabiliti dal contabile della Commissione.

**(4)** Ai sensi dell’articolo 181, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1605/2002, le disposizioni del titolo VII di detto regolamento hanno piena efficacia nell’esercizio 2005.

**(5)** È quindi opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 2909/2000 con effetto dal 1 o gennaio 2005, pur prevedendo che esso continui ad applicarsi alle operazioni contabili relative agli esercizi anteriori al 2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2909/2000 è abrogato.

Esso si applica tuttavia alle operazioni contabili relative agli esercizi anteriori al 2005.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o gennaio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è applicabile in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 27 aprile 2005. *Per la Commissione* Dalia GRYBAUSKAITĖ *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_248_R_TOC) .

[^2] [GU L 336 del 30.12.2000, pag. 75](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_336_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .