# REGOLAMENTO (CE) N. 697/2005 DELLA COMMISSIONE

del 3 maggio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 462/2005 in ordine al quantitativo oggetto della gara permanente per l’esportazione di orzo detenuto dall’organismo d’intervento tedesco

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [^2] fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 462/2005 della Commissione [^3] ha indetto una gara permanente per l’esportazione di 500 693 tonnellate di orzo detenuto dall’organismo di intervento tedesco.

**(3)** La Germania ha informato la Commissione che il proprio organismo di intervento intende aumentare di 500 000 tonnellate la quantità posta in vendita per l’esportazione. Vista la situazione del mercato è opportuno accogliere la richiesta della Germania.

**(4)** In considerazione dell’aumento dei quantitativi posti in vendita è necessario modificare i quantitativi immagazzinati nelle regioni indicate nell’allegato I del regolamento (CE) n. 462/2005.

**(5)** È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 462/2005.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 462/2005 è modificato come segue:

1) L’articolo 2 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 2 1. La gara verte su un quantitativo massimo di 1 000 693 tonnellate di orzo da esportare nei paesi terzi esclusi l’Albania, la Bulgaria, il Canada, la Croazia, l’ex Repubblica iugoslava di Macedonia, la Bosnia-Erzegovina, gli Stati Uniti d’America, il Liechtenstein, il Messico, la Romania, la Serbia e Montenegro e la Svizzera. 2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 1 000 693 tonnellate di orzo figurano nell’allegato I. Compreso il Kossovo quale definito dalla risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.» "

2) L’allegato I è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 ( [GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_354_R_TOC) ).

[^3] [GU L 75 del 22.3.2005, pag. 27](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_075_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/2005 ( [GU L 101 del 21.4.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_101_R_TOC) ).

«ALLEGATO I (in tonnellate) Luogo di ammasso Quantitativi Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Baden-Württemberg, Bayern 1 000 693 »

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 610/2005 ().