# REGOLAMENTO (CE) N. 701/2005 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2005

che stabilisce in quale misura è possibile accogliere le domande di diritti d'importazione presentate nel mese di aprile 2005 per l'importazione di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 1081/1999 della Commissione, del 26 maggio 1999, relativo all'apertura e alle modalità di gestione di contingenti tariffari d'importazione per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna, che abroga il regolamento (CE) n. 1012/98 e modifica il regolamento (CE) n. 1143/98 [^2] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1081/1999 prevede una nuova attribuzione dei quantitativi per i quali non sono state presentate domande di titoli d'importazione al 15 marzo 2005.

**(2)** L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 553/2005 della Commissione, dell'11 aprile 2005, che prevede una nuova attribuzione di diritti d'importazione a titolo del regolamento (CE) n. 1081/1999 per tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna [^3] , ha fissato i quantitativi di tori, vacche e giovenche, diversi da quelli destinati alla macellazione, di alcune razze alpine e di montagna che possono essere importati a condizioni speciali fino al 30 giugno 2005.

**(3)** È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli d'importazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1081/1999 è accolta integralmente per il numero d'ordine 09.0003.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 5 maggio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 131 del 27.5.1999, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_131_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ( [GU L 150 del 6.6.2001, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_150_R_TOC) ).

[^3] [GU L 93 del 12.4.2005, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_093_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1096/2001 ().
[^3]: .