# REGOLAMENTO (CE) N. 749/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 6,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione [^2] fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d’intervento.

**(2)** Negli Stati membri privi di porti marittimi, gli aggiudicatari dei cereali posti in vendita sono penalizzati da spese di trasporto più elevate. A causa di questi costi aggiuntivi, l’esportazione di cereali da tali Stati membri è più difficile e comporta, in particolare, periodi di magazzinaggio più lunghi in regime di intervento e spese supplementari a carico del bilancio comunitario. Per rendere più comparabili le offerte, l’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2131/93 prevede pertanto la possibilità di finanziare le spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita.

**(3)** I porti croati di Rijeka e di Split erano porti tradizionali di uscita per i paesi dell’Europa centrale, prima della loro adesione all’Unione. Occorre pertanto includere Rijeka e Split fra i luoghi di uscita che possono essere presi in considerazione per il calcolo delle spese di trasporto rimborsabili in caso di esportazione.

**(4)** Al fine di semplificare e armonizzare le procedure di messa in vendita dei cereali per l’esportazione, occorre chiarire la procedura di svincolo delle cauzioni prevista dall’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2131/93, sulla base delle disposizioni del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli [^3] , in particolare per quanto riguarda le prove di espletamento delle formalità doganali di importazione nei paesi terzi.

**(5)** È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2131/93.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 2 *bis* è sostituito dal seguente:

«2 *bis.* Se uno Stato membro non ha alcun porto marittimo, può essere decisa, secondo la procedura di cui al paragrafo 1, una deroga al paragrafo 2 e concesso, nel caso di un’esportazione a partire da un porto marittimo, un finanziamento delle spese di trasporto più basse tra il luogo di ammasso e il luogo di uscita effettivo, nei limiti dei massimali indicati nel bando di gara. Ai fini del presente paragrafo, il porto rumeno di Constanta e i porti croati di Rijeka e di Split possono essere considerati luoghi di uscita.»

## **Articolo 2**

All’articolo 17 del regolamento (CE) n. 2131/93, il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. La cauzione di cui all’articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino, è svincolata in relazione ai quantitativi per i quali: — è stata fornita la prova che il prodotto è divenuto inadatto al consumo umano e animale; — è stata fornita la prova dell’avvenuto espletamento delle formalità doganali di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in uno dei paesi terzi previsti nell’ambito della gara. Le prove di esportazione fuori del territorio doganale della Comunità e di importazione in un paese terzo sono apportate secondo le modalità indicate rispettivamente dall’articolo 7 e dall’articolo 16, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 800/1999. — il titolo non è stato rilasciato in conformità dell’articolo 49 del regolamento (CE) n. 1291/2000; — il contratto è stato risolto in conformità dell’articolo 16, quarto comma.»

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_191_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 ( [GU L 354 del 30.11.2004, pag. 17](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_354_R_TOC) ).

[^3] [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 ( [GU L 105 del 5.10.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^1]: .
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2045/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 ().