# REGOLAMENTO (CE) N. 754/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 maggio 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, terzo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, per le esportazioni dei prodotti ivi elencati all'articolo 1, paragrafo 1, la differenza tra i prezzi del mercato mondiale e quelli praticati nella Comunità può essere coperta da una restituzione all'esportazione.

**(2)** L'applicazione di tali norme e criteri alla situazione attuale dei mercati nel settore delle uova impone di fissare per la restituzione un importo che permetta la partecipazione della Comunità al commercio internazionale e che tenga conto inoltre della natura delle esportazioni di tali prodotti e della loro importanza allo stato attuale.

**(3)** L'attuale situazione dei mercati e della concorrenza in alcuni paesi terzi rende necessario fissare una restituzione differenziata in funzione della destinazione di taluni prodotti del settore delle uova.

**(4)** L'articolo 21 del regolamento (CE) n. 800/1999 della Commissione, del 15 aprile 1999, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli [^2] , stabilisce che non è concessa alcuna restituzione quando i prodotti non siano di qualità sana, leale e mercantile il giorno dell'accettazione della dichiarazione di esportazione. Al fine di garantire un'applicazione uniforme della normativa in vigore, è opportuno precisare che, per beneficiare della restituzione, gli ovoprodotti, di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2771/75, devono recare il bollo sanitario previsto dalla direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti [^3] .

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I codici dei prodotti per l'esportazione dei quali è concessa la restituzione di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75, e gli importi di tale restituzione, sono fissati in allegato.

Tuttavia, per beneficiare della restituzione, i prodotti che rientrano nel campo di applicazione del capitolo XI dell'allegato della direttiva 89/437/CEE devono soddisfare inoltre i requisiti in materia di bollo sanitario previsti dalla direttiva in questione.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 102 del 17.4.1999, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_102_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 ( [GU L 105 del 14.4.2004, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_105_R_TOC) ).

[^3] [GU L 212 del 22.7.1989, pag. 87](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_212_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

Restituzioni all'esportazione nel settore delle uova applicabili a partire dal 19 maggio 2005

| Codice prodotto | Destinazione | Unità di misura | Ammontare delle restituzioni |
| --- | --- | --- | --- |
| 0407 00 11 9000 | E16 | EUR/100 unità | 1,70 |
| 0407 00 19 9000 | E16 | EUR/100 unità | 0,80 |
| 0407 00 30 9000 | E09 | EUR/100 kg | 12,00 |
| E10 | EUR/100 kg | 25,00 |  |
| E17 | EUR/100 kg | 6,00 |  |
| 0408 11 80 9100 | E18 | EUR/100 kg | 40,00 |
| 0408 19 81 9100 | E18 | EUR/100 kg | 20,00 |
| 0408 19 89 9100 | E18 | EUR/100 kg | 20,00 |
| 0408 91 80 9100 | E18 | EUR/100 kg | 75,00 |
| 0408 99 80 9100 | E18 | EUR/100 kg | 19,00 |
| E09: Kuwait, Bahrein, Oman, Qatar, Emirati arabi uniti, Yemen, Hong Kong SAR, Russia, Turchia<br>E10: Corea del Sud, Giappone, Malaysia, Thailandia, Taiwan, Filippine<br>E16: tutte le destinazioni, ad eccezione degli Stati Uniti d'America e della Bulgaria.<br>E17: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera, della Bulgaria e dei gruppi E09 , E10<br>E18: tutte le destinazioni, ad eccezione della Svizzera e della Bulgaria |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 671/2004 ().
[^3]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.