# REGOLAMENTO (CE) N. 756/2005 DELLA COMMISSIONE

del 18 maggio 2005

che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del pollame [^2] , in particolare l'articolo 5, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 2783/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina [^3] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione [^4] , ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e pollame, nonché per l'ovoalbumina.

**(2)** Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

**(3)** È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il pollame e le uova,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 19 maggio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 maggio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.

[^3] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 104](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission ( [GU L 305 del 19.12.1995, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_305_R_TOC) ).

[^4] [GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_145_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2005 ( [GU L 95 del 14.4.2005, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_095_R_TOC) ).

«ALLEGATO I Codice NC Designazione delle merci Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg) Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg) Origine [^1] 0207 12 10 Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate 80,2 3 01 0207 12 90 Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate 80,2 11 01 101,8 5 03 0207 14 10 Pezzi disossati di galli o di galline, congelati 153,0 54 01 165,0 48 02 183,4 38 03 286,0 4 04 0207 14 50 Petti di pollo, Congelati 140,4 22 01 0207 14 70 Altre parti di polli, congelati 138,0 54 01 160,0 43 03 0207 27 10 Pezzi disossati di tacchini, congelati 201,0 29 01 238,7 17 04 1602 32 11 Preparazioni non cotte di galli e di galline 162,0 43 01 196,8 27 03

[^1] Origine delle importazioni:

| 01 | Brasile |
| --- | --- |
| 02 | Thailandia |
| 03 | Argentina |
| 04 | Cile.» |

[^1]: Origine delle importazioni:
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2916/95 della Commission ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 563/2005 ().