# REGOLAMENTO (CE) N. 774/2005 DELLA COMMISSIONE

del 23 maggio 2005

relativo all’apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di risone detenuto dall’organismo d’intervento spagnolo

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune del mercato del riso [^1] , in particolare l’articolo 7, paragrafi 4 e 5,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CEE) n. 75/91 della Commissione [^2] ha fissato le procedure e le condizioni per la vendita del risone da parte degli organismi d’intervento.

**(2)** La quantità di risone immagazzinata attualmente dall’organismo d’intervento spagnolo è ingente e il periodo di ammasso molto lungo. È quindi opportuno aprire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di circa 26 299 tonnellate di risone detenuto da tale organismo.

**(3)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’organismo d’intervento spagnolo indice, alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 75/91, una gara permanente per la rivendita sul mercato interno dei quantitativi di risone da esso detenuti di cui all’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

**1.** Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale è fissato al 1 o giugno 2005.

**2.** Il termine di presentazione delle offerte per l’ultima gara parziale scade il 13 luglio 2005.

**3.** Le offerte devono essere depositate presso l’organismo d’intervento spagnolo: Fondo Español de Garantía Agraria (FEGA) Beneficencia, 8 E-28004 Madrid Telex 23427 FEGA E Fax (34) 915 21 98 32 e (34) 915 22 43 87 .

## **Articolo 3**

In deroga all’articolo 19 del regolamento (CEE) n. 75/91, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, l’organismo d’intervento spagnolo comunica alla Commissione i quantitativi e i prezzi medi delle singole partite vendute, se del caso ripartiti per gruppo.

## **Articolo 4**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 23 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 96](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 9 del 12.1.1991, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1991_009_R_TOC) .

| Tipi di riso | Lungo B | Grani tondi, medi e lunghi A | Grani tondi, medi e lunghi A |
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[^1]: .
[^2]: .