# REGOLAMENTO (CE) N. 790/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura [^1] , in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 104/2000 prevede la possibilità di stabilire norme comuni di commercializzazione per i prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento o per gruppi di tali prodotti.

**(2)** L’allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000 elenca alcune specie soggette a meccanismi di intervento. L’atto di adesione del 2003 stabilisce che lo spratto sia incluso in tale allegato.

**(3)** La definizione di norme comuni di commercializzazione armonizzate a livello comunitario è di particolare importanza ai fini del corretto funzionamento dei meccanismi di intervento istituiti dal regolamento (CE) n. 104/2000.

**(4)** Il regolamento (CE) n. 2406/96 del Consiglio, del 26 novembre 1996, che stabilisce norme comuni di commercializzazione per taluni prodotti della pesca [^2] , non stabilisce norme specifiche per lo spratto. È quindi opportuno modificare in tal senso detto regolamento.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2406/96 è modificato come segue:

| 1) | «—: Spratto ( *Sprattus sprattus* )»; | «— | Spratto ( *Sprattus sprattus* )»; |
| --- | --- | --- | --- |
| «— | Spratto ( *Sprattus sprattus* )»; |  |  |

| 2) | a): all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»; | a) | all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»; | b) | all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento. |
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| a) | all’allegato I, lettera B (Pesce azzurro), è aggiunto il termine «spratto»; |  |  |  |  |
| b) | all’allegato II, è aggiunta la dicitura che figura nell’allegato del presente regolamento. |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 2005. *Per la Commissione* Joe BORG *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_017_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 334 del 23.12.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_334_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

| Specie | Taglia | Kg/pesce | Numero di unità/kg | Regione | Zona geografica | Taglia minima |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Spratto<br>( *Sprattus sprattus* ) | 1 | 0,004 e più | 250 o meno |  |  |  |

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.