# REGOLAMENTO (CE) N. 828/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1555/96 per quanto riguarda i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1555/96 della Commissione, del 30 luglio 1996, recante modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi all’importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli [^2] , prevede la sorveglianza dell’importazione dei prodotti indicati nel relativo allegato. Detta sorveglianza si effettua secondo le modalità previste all’articolo 308 *quinquies* del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario [^3] .

**(2)** Ai fini dell’applicazione dell’articolo 5, paragrafo 4, dell’accordo sull’agricoltura [^4] , concluso nell’ambito dei negoziati commerciali multilaterali dell’Uruguay Round, e sulla base dei più recenti dati disponibili per il 2002, il 2003 ed il 2004, è opportuno modificare i livelli limite per l’applicazione dei dazi addizionali per i pomodori, le albicocche, i limoni, le prugne, le pesche, comprese le pesche noci, le pere e le uve da tavola.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1555/96.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 1555/96 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o giugno 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 maggio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 193 del 3.8.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_193_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 694/2005 ( [GU L 112 del 3.5.2005, pag. 10](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_112_R_TOC) ).

[^3] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 ( [GU L 343 del 31.12.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_343_R_TOC) .)

[^4] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

«ALLEGATO Fatte salve le regole per l’interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Il campo di applicazione dei dazi addizionali è determinato, nell’ambito del presente allegato, sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento. Per i codici NC preceduti dalla menzione “ex”, il campo d’applicazione dei dazi addizionali è determinato sulla base sia del codice NC che del corrispondente periodo di applicazione. N. d'ordine Codice NC Designazione delle merci Periodo di applicazione Livelli limite (tonnellate) 78.0015 ex 0702 00 00 Pomodori 1 o ottobre-31 maggio 603 687 78.0020 1 o giugno-30 settembre 531 117 78.0065 ex 0707 00 05 Cetrioli 1 o maggio-31 ottobre 10 626 78.0075 1 o novembre-30 aprile 10 326 78.0085 ex 0709 10 00 Carciofi 1 o novembre-30 giugno 2 071 78.0100 0709 90 70 Zucchine 1 o gennaio-31 dicembre 65 658 78.0110 ex 0805 10 20 Arance 1 o dicembre-31 maggio 620 166 78.0120 ex 0805 20 10 Clementine 1 o novembre-fine febbraio 88 174 78.0130 ex 0805 20 30 ex 0805 20 50 ex 0805 20 70 ex 0805 20 90 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e altri ibridi simili di agrumi 1 o novembre-fine febbraio 94 302 78.0155 ex 0805 50 10 Limoni 1 o giugno-31 dicembre 291 598 78.0160 1 o gennaio-31 maggio 50 374 78.0170 ex 0806 10 10 Uve da tavola 21 luglio-20 novembre 222 307 78.0175 ex 0808 10 80 Mele 1 o gennaio-31 agosto 730 999 78.0180 1 o settembre-31 dicembre 32 266 78.0220 ex 0808 20 50 Pere 1 o gennaio-30 aprile 239 335 78.0235 1 o luglio-31 dicembre 29 158 78.0250 ex 0809 10 00 Albicocche 1 o giugno-31 luglio 127 403 78.0265 ex 0809 20 95 Ciliegie diverse da quelle acide 21 maggio-10 agosto 54 213 78.0270 ex 0809 30 Pesche, comprese le pesche noci 11 giugno-30 settembre 982 366 78.0280 ex 0809 40 05 Prugne 11 giugno-30 settembre 54 605 »

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 694/2005 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2286/2003 (.)
[^4]: .