# REGOLAMENTO (CE) N. 850/2005 DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2500/2001 per consentire l’attuazione dell’assistenza comunitaria a norma dell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 181 A, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [^2] («regolamento finanziario») autorizza l’esecuzione del bilancio comunitario in modo centralizzato indiretto e stabilisce le condizioni specifiche di esecuzione.

**(2)** Nel settore dell’assistenza preadesione, la gestione centralizzata indiretta nella forma definita all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), del regolamento finanziario si è dimostrata uno strumento valido, soprattutto per quanto riguarda le azioni svolte dall’Ufficio per l’assistenza tecnica e lo scambio d’informazioni (TAIEX).

**(3)** La Turchia è stata uno dei principali beneficiari del TAIEX negli ultimi anni ed è opportuno quindi che possa continuare a ricorrere a tale strumento conformemente alle norme stabilite dal regolamento finanziario.

**(4)** È auspicabile adottare un’impostazione armonizzata in materia di assistenza preadesione e la formula utilizzata dovrebbe pertanto essere identica a quella prevista nei regolamenti (CEE) n. 3906/1989 del Consiglio [^3] (PHARE) e (CE) n. 2666/2000 del Consiglio [^4] (CARDS).

**(5)** Il regolamento (CE) n. 2500/2001 del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativo all’assistenza finanziaria preadesione per la Turchia [^5] dovrebbe essere modificato di conseguenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Nel regolamento (CE) n. 2500/2001 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 6 bis Nei limiti previsti dall’articolo 54 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee , la Commissione può affidare funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche e, in particolare, funzioni d’esecuzione del bilancio agli organismi indicati nell’articolo 54, paragrafo 2, del suddetto regolamento. Possono essere affidate funzioni implicanti l’esercizio di potestà pubbliche agli organismi definiti nell’articolo 54, paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento che soddisfino le seguenti condizioni: fama riconosciuta a livello internazionale, conformità con i sistemi di gestione e controllo riconosciuti a livello internazionale e vigilanza ad opera di un’autorità pubblica.

[GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_248_R_TOC) .» "

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* F. BODEN

[^1] Parere espresso il 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_248_R_TOC) .

[^3] [GU L 375 del 23.12.1989, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_375_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 ( [GU L 389 del 30.12.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_389_R_TOC) ).

[^4] [GU L 306 del 7.12.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_306_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.

[^5] [GU L 342 del 27.12.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_342_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: Parere espresso il 28 aprile 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004 ().
[^4]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2257/2004.
[^5]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 769/2004 ().