# REGOLAMENTO (CE) N. 857/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 622/2003 che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che istituisce le regole comuni nel settore della sicurezza dell’aviazione civile [^1] , in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 la Commissione è tenuta ad adottare misure di applicazione delle norme di base comuni per la sicurezza dell’aviazione in tutta l’Unione europea. Il regolamento (CE) n. 622/2003 della Commissione, del 4 aprile 2003, che stabilisce talune misure di applicazione delle norme di base comuni sulla sicurezza dell’aviazione [^2] è stato il primo atto a contenere tali misure.

**(2)** Sono necessarie misure per precisare le norme di base comuni.

**(3)** A norma del regolamento (CE) n. 2320/2002 e al fine di prevenire atti illeciti, le misure stabilite nell’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 sono segrete e non devono essere pubblicate. La stessa regola si applica necessariamente a tutti gli atti che modificano detto regolamento.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 622/2003.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza dell’aviazione civile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Finalità

L’allegato del regolamento (CE) n. 622/2003 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

L’articolo 3 di detto regolamento si applica per quanto riguarda la riservatezza dell’allegato.

## **Articolo 2**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005. *Per la Commissione* Jacques BARROT *Vicepresidente*

[^1] [GU L 355 del 30.12.2002, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2002_355_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ( [GU L 158 del 30.4.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_158_R_TOC) ).

[^2] [GU L 89 del 5.4.2003, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_089_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 ( [GU L 10 del 16.1.2004, pag. 14](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_010_R_TOC) ).

A norma dell’articolo 1, il presente allegato è riservato e non deve essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

[^1]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 849/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 68/2004 ().