# REGOLAMENTO (CE) N. 858/2005 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 2005

che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia o della Federazione russa e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea [^1] (“regolamento di base”), in particolare gli articoli 8 e 21 e l’articolo 22, lettera c),

visto il regolamento (CE) n. 992/2004 del Consiglio, del 17 maggio 2004, che modifica il regolamento (CEE) n. 3068/92 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cloruro di potassio, originario della Bielorussia, della Russia e dell’Ucraina [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 1002/2004 della Commissione, del 18 maggio 2004, che accetta gli impegni offerti in relazione al procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia, della Federazione russa o dell’Ucraina e che sottopone a registrazione le importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa [^3] ,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

**(1)** Con il regolamento (CEE) n. 3068/92 [^4] , il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo (“le misure”) sulle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia (“Bielorussia”), della Federazione russa (“Russia”) e dell’Ucraina. Con il regolamento (CE) n. 969/2000 [^5] il Consiglio ha modificato il regolamento (CEE) n. 3068/92.

**(2)** Nel marzo 2004, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^6] , la Commissione ha avviato, di propria iniziativa, un riesame intermedio parziale delle misure applicabili alle importazioni di cloruro di potassio originario della Bielorussia e della Russia, onde stabilire se occorresse modificarle per tener conto dell’allargamento dell’Unione europea a 25 Stati membri a decorrere dal 1 o maggio 2004 (“allargamento”).

**(3)** I risultati del riesame intermedio parziale hanno dimostrato che era nell’interesse della Comunità adeguare temporaneamente le misure, per evitare che subito dopo l’allargamento queste avessero conseguenze economiche repentine ed eccessivamente negative sugli importatori e sugli utilizzatori nei dieci nuovi Stati membri (“UE 10”) che avevano aderito all’Unione europea.

**(4)** A questo proposito, con il regolamento (CE) n. 992/2004, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad accettare offerte di impegni che rispettassero le condizioni di cui ai considerando da 27 a 32 dello stesso regolamento. Su tale base e a norma dell’articolo 8, dell’articolo 11, paragrafo 3, dell’articolo 21 e dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, con il regolamento (CE) n. 1002/2004 la Commissione ha accettato gli impegni offerti (“impegni speciali per l’allargamento”) da i) un produttore/esportatore in Bielorussia unitamente a società aventi sede in Austria, Lituania e Russia, ii) un produttore/esportatore in Russia unitamente a società aventi sede in Russia e in Austria e iii) un produttore/esportatore in Russia unitamente ad una società avente sede a Cipro all’epoca dell’accettazione.

**(5)** Inoltre, al fine di prevedere l’esenzione dai dazi antidumping disposta dal regolamento (CEE) n. 3068/92 per le importazioni verso l’UE 10 effettuate nell’ambito degli impegni speciali per l’allargamento, il regolamento (CEE) n. 3068/92 è stato modificato dal regolamento (CE) n. 992/2004.

**(6)** Nel mese di aprile 2004, con due avvisi pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^7] a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta dei due produttori/esportatori russi che avevano accettato impegni speciali per l’allargamento, riesami intermedi parziali delle misure antidumping applicabili alle società in questione (“riesami intermedi parziali per la Russia”).

**(7)** Nel mese di aprile 2005, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^8] a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta dell’industria comunitaria del potassio, un riesame in previsione della scadenza delle misure antidumping applicabili alla Russia (“riesame di scadenza per la Russia”) e alla Bielorussia (“riesame di scadenza per la Bielorussia”).

**(8)** Parallelamente, con un avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* [^9] a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, la Commissione ha avviato, su richiesta del produttore/esportatore bielorusso, un riesame delle misure antidumping ad esso applicabili (“riesame intermedio parziale per la Bielorussia”).

**(9)** Le società in esame hanno offerto per un ulteriore periodo di tempo nuovi impegni speciali per l’allargamento.

B. DURATA DELLE MISURE

**(10)** Occorre sottolineare come l’accettazione degli impegni in questione sia stata decisa in quanto misura eccezionale adottata a norma dell’articolo 22, lettera c), del regolamento di base, in quanto i prezzi minimi all’importazione (minimum import price, “MIP”) stabiliti (che le società in esame dovevano rispettare) non erano direttamente equivalenti al dazio antidumping.

**(11)** A questo proposito, i MIP sono stati fissati a livelli superiori ai precedenti prezzi all’importazione dai paesi interessati, anche se inferiori ai prezzi, normalmente applicabili, intesi ad eliminare completamente gli effetti pregiudizievoli del dumping. Tali MIP, applicati per un periodo transitorio, avrebbero dovuto permettere di diminuire l’impatto economico delle misure antidumping per gli importatori e in particolare per gli utilizzatori finali nell’UE 10 nel periodo successivo all’allargamento.

**(12)** Per quanto riguarda la lunghezza di questo periodo transitorio, il considerando 14 del regolamento (CE) n. 1002/2004 ha previsto di limitare l’accettazione degli impegni speciali per l’allargamento ad un periodo iniziale di dodici mesi, ferma restando la normale durata delle misure esistenti. Ne consegue che se le condizioni lo permettono (ad esempio qualora esistano ancora le condizioni prevalenti all’epoca dell’accettazione), l’accettazione di nuovi impegni con le stesse disposizioni può essere consentita a condizione che venga rispettato il carattere transitorio di queste misure eccezionali. Pertanto, al fine di determinare se sono necessari nuovi impegni, occorre effettuare una valutazione dell’efficacia delle misure.

C. VALUTAZIONE

**(13)** Dall’analisi delle relazioni mensili sulle vendite, presentate alla Commissione dalle società interessate e avvalorate dai dati statistici ufficiali disponibili, è emerso che, nonostante vi sia stata una convergenza dei prezzi, sembra esistere ancora una differenza tra i prezzi per il prodotto in questione praticati dalle società con impegni speciali per l’allargamento per i clienti nell’UE 10 ed i prezzi prevalenti nella Comunità nella sua composizione precedente all’allargamento (UE 15).

**(14)** Alcune parti interessate hanno inoltre sollevato la questione della scarsità delle forniture sul mercato dell’UE 10, come pure la presunta incapacità dell’industria comunitaria di rifornire di cloruro di potassio i nuovi clienti dell’UE 10 che, prima dell’allargamento, ricevevano di norma il prodotto in questione dalla Bielorussia o dalla Russia.

**(15)** A questo proposito, l’adeguamento dell’industria comunitaria richiederà probabilmente un certo lasso di tempo, data la complessità dei cambiamenti a livello logistico e della rete di vendita occorrenti per le vendite nell’UE 10, prima di poter soddisfare la domanda di quello che per essa è in effetti un nuovo mercato. Tuttavia la Commissione ha rilevato che le esportazioni intracomunitarie di cloruro di potassio effettuate dai maggiori produttori dell’UE 15 verso clienti nell’UE 10 sono più che raddoppiate tra il 2003 e il 2004, anche se il punto di partenza era relativamente basso, e ciò sembra indicare che nella struttura dei rifornimenti dell’UE 25 hanno iniziato a verificarsi alcuni cambiamenti.

**(16)** Con riguardo al rispetto degli impegni speciali per l’allargamento, dalle visite di controllo effettuate presso i produttori/esportatori è risultato che le società in esame avevano rispettato i MIP e che i quantitativi esportati nell’UE 10 non avevano superato il livello dei massimali stabiliti negli impegni. Si è inoltre riscontrato che le società hanno mantenuto sostanzialmente invariate le strutture commerciali tradizionalmente applicate ai singoli clienti nell’UE 10.

**(17)** Inoltre, stando alle informazioni disponibili, non si sono avuti manifesti effetti di ricaduta dall’UE 10 all’UE 15 delle importazioni del prodotto in questione che avevano beneficiato dell’esenzione dai dazi antidumping accordata con gli impegni.

D. CONCLUSIONE

**1.** Osservazioni di carattere generale

**(18)** Dalle informazioni disponibili, sembra che esistano ancora alcune delle condizioni negative esistenti prima dell’allargamento e che hanno reso necessari gli impegni.

**(19)** Inoltre, nonostante apparentemente si siano verificati alcuni cambiamenti a livello di approvvigionamento, con l’industria comunitaria che fornisce maggiori quantitativi di cloruro di potassio all’UE 10, secondo le informazioni ricevute da varie parti interessate, l’approvvigionamento per il prodotto in questione nell’UE 10 potrebbe diventare problematico sul breve termine nonostante le vendite dell’industria comunitaria in tali paesi abbiano iniziato ad aumentare.

**(20)** Occorre inoltre sottolineare che le difficoltà insorte a livello di pianificazione per gli acquirenti di cloruro di potassio sul mercato dell’UE 10 sono sicuramente in gran parte provocate da i) il clima di incertezza sul mercato riguardo alla possibile scadenza nel maggio 2005 dei cinque anni di misure antidumping e ii) il fatto che non fossero ancora conosciuti i risultati dei due riesami intermedi parziali per la Russia avviati nell’aprile 2004 dalla Commissione.

**(21)** In considerazione di quanto sopra, occorre tenere presenti segnatamente la questione dell’interesse della Comunità e le preoccupazioni dei numerosi importatori e utilizzatori finali di cloruro di potassio nell’UE 10. La tutela costituita dagli attuali dazi antidumping potrebbe ancora causare difficoltà finanziarie agli importatori e agli utilizzatori finali se tali dazi fossero applicati in questo momento.

**(22)** Pertanto, in complesso si conclude che è giustificato accettare i nuovi impegni speciali per l’allargamento offerti dalle società in esame per un ulteriore periodo di tempo, poiché tale misura non soltanto attutirà l’impatto economico per gli acquirenti nell’UE 10, ma contribuirà anche a risolvere i problemi di approvvigionamento per tali paesi sul breve termine.

**(23)** Quanto alla durata dell’ulteriore periodo di applicazione degli impegni speciali per l’allargamento, come in precedenza indicato, il 13 aprile 2005 è stato avviato un riesame di scadenza per la Bielorussia e la Russia nonché un riesame intermedio parziale per la Bielorussia. Poiché il riesame di scadenza sarà normalmente concluso in un anno, si ritiene opportuno accettare i nuovi impegni speciali per l’allargamento fino al 13 aprile 2006.

**(24)** Dato che anche il livello delle misure antidumping per la Bielorussia e la Russia è oggetto di una revisione, si ritiene opportuno lasciare immutato il livello dei MIP in attesa del risultato di tali revisioni.

**(25)** In merito al livello dei massimali quantitativi applicabili, occorre notare che tali massimali corrispondono a quelli previsti per l’iniziale periodo di dodici mesi.

**(26)** Conformemente al regolamento (CE) n. 992/2004, gli impegni impongono ad ogni singolo produttore esportatore il rispetto dei MIP nel quadro di massimali d’importazione. Inoltre, per consentire il controllo degli impegni, i produttori esportatori interessati hanno accettato di mantenere sostanzialmente invariate le loro strutture tradizionali di vendita ai singoli clienti nell’UE 10. I produttori esportatori sono inoltre consapevoli del fatto che, qualora vengano rilevati notevoli mutamenti nelle strutture di vendita o comunque difficoltà o impraticabilità nel controllo degli impegni, la Commissione è autorizzata a ritirare l’accettazione dell’impegno della società e ad istituire al suo posto dazi antidumping definitivi, oppure a modificare il livello del massimale o ad adottare un altro provvedimento correttivo.

**(27)** Inoltre, una delle condizioni degli impegni prevede che, in caso di loro violazione, la Commissione sia autorizzata a ritirarne l’accettazione e ad istituire al loro posto dazi antidumping definitivi.

**(28)** Le società forniranno periodicamente alla Commissione informazioni dettagliate sulle loro esportazioni nella Comunità e pertanto la Commissione potrà controllare efficacemente gli impegni.

**(29)** Per consentire alla Commissione di controllare efficacemente il rispetto degli impegni da parte delle società, al momento della presentazione alle competenti autorità doganali della richiesta di immissione in libera pratica nel quadro degli impegni, l’esenzione dal dazio è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le indicazioni figuranti nell’allegato del regolamento (CE) n. 992/2004. Queste informazioni servono alle autorità doganali per verificare con sufficiente precisione la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo o non vi sia corrispondenza tra di essa e il prodotto presentato in dogana, viene riscosso l’appropriato dazio antidumping.

**2.** Comunicazione alle parti interessate

**(30)** A tutte le parti interessate che si sono in precedenza manifestate è stata resa nota l’intenzione di accettare gli impegni per un ulteriore periodo. La Commissione non ha ricevuto osservazioni che le abbiano fatto cambiare opinione in proposito.

E. REGISTRAZIONE DELLE IMPORTAZIONI

**(31)** Nonostante le società interessate abbiano osservato i termini degli impegni iniziali durante il primo periodo di applicazione, si ritiene che esista ancora un rischio intrinseco di violazione di tali impegni, segnatamente verso la fine del periodo di applicazione di queste misure speciali.

**(32)** Si invitano pertanto le autorità doganali a registrare le importazioni nella Comunità del prodotto in questione originario della Bielorussia e della Russia, esportate dalle società i cui nuovi impegni speciali per l’allargamento sono stati accettati e per le quali è stata chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004, per un periodo massimo di nove mesi, conformemente all’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Sono accettati gli impegni offerti dai produttori esportatori menzionati in appresso, nel quadro del procedimento antidumping relativo alle importazioni di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa.

| Paese | Società | Codice aggiuntivo Taric |
| --- | --- | --- |
| Repubblica di Bielorussia | Prodotto e venduto da Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia, oppure prodotto da Republican Unitary Enterprise Production Amalgamation Belaruskali, Soligorsk, Bielorussia e venduto da Belarus Potash Company, Minsk, Bielorussia, o da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, o da UAB Baltkalis, Vilnius, Lituania, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore | A518 |
| Federazione russa | Prodotto da JSC Silvinit, Solikamsk, Russia e venduto da JSC International Potash Company, Mosca, Russia, o da Belurs Handelsgesellschaft m.b.H, Vienna, Austria, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore | A519 |
| Federazione russa | Prodotto e venduto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, o prodotto da JSC Uralkali di Berezniki, Russia, e venduto dalla Uralkali Trading SA, Ginevra, Svizzera, al primo cliente indipendente nella Comunità che funge da importatore | A520 |

## **Articolo 2**

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96, le autorità doganali sono invitate a prendere le opportune disposizioni per registrare le importazioni nella Comunità di cloruro di potassio originario della Repubblica di Bielorussia e della Federazione russa, di cui ai codici NC 3104 20 10 (codici TARIC 3104 20 10 10 e 3104 20 10 90), 3104 20 50 (codici TARIC 3104 20 50 10 e 3104 20 50 90), 3104 20 90 , ex 3105 20 10 (codici TARIC 3105 20 10 10 e 3105 20 10 20), ex 3105 20 90 (codici TARIC 3105 20 90 10 e 3105 20 90 20), ex 3105 60 90 (codici TARIC 3105 60 90 10 e 3105 60 90 20), ex 3105 90 91 (codici TARIC 3105 90 91 10 e 3105 90 91 20), ex 3105 90 99 (codici TARIC 3105 90 99 10 e 3105 90 99 20) prodotto e venduto o prodotto ed esportato dalle società elencate nell’articolo 1, per le quali è chiesta l’esenzione dai dazi antidumping istituiti dal regolamento (CEE) n. 3068/92, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 992/2004.

La registrazione cesserà trascorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* e resta in vigore fino al 13 aprile 2006.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2005. *Per la Commissione* Peter MANDELSON *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_056_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ( [GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_077_R_TOC) ).

[^2] [GU L 182 del 19.5.2004, pag. 23](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_182_R_TOC) .

[^3] [GU L 183 del 20.5.2004, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_183_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 ( [GU L 98 del 16.4.2005, pag. 11](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_098_R_TOC) ).

[^4] [GU L 308 del 24.10.1992, pag. 41](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_308_R_TOC) .

[^5] [GU L 112 dell’11.5.2000, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_112_R_TOC) . Rettifica nella [GU L 2 del 5.1.2001, pag. 42](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_002_R_TOC) .

[^6] [GU C 70 del 20.3.2004, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_070_R_TOC) .

[^7] [GU C 93 del 17.4.2004, pagg. 2](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_093_R_TOC) e [3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2004_093_R_TOC) .

[^8] [GU C 89 del 13.4.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_089_R_TOC) .

[^9] [GU C 89 del 13.4.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOC_2005_089_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 588/2005 ().
[^4]: .
[^5]: . Rettifica nella .
[^6]: .
[^7]: e .
[^8]: .
[^9]: .