# REGOLAMENTO (CE) N. 865/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2707/2000 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio relativamente alla concessione di un aiuto comunitario per la cessione di latte e di taluni prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l’articolo 15 e l’articolo 47, secondo trattino,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1255/1999, fissa gli importi dell’aiuto da concedere per la distribuzione di prodotti lattiero-caseari agli allievi delle scuole per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2005.

**(2)** Al fine di agevolare il corretto pagamento dell’aiuto da parte delle amministrazioni nazionali e degli organismi incaricati di attuare il programma di distribuzione del latte, alla fine dell’anno scolastico 2003/2004 nel regolamento (CE) n. 2707/2000 della Commissione [^2] è stata introdotta una disposizione transitoria applicabile in caso di modificazione dell’importo dell’aiuto.

**(3)** Gli Stati membri in cui l’anno scolastico 2004/2005 termina dopo il 30 giugno continueranno ad incontrare difficoltà nella gestione del pagamento dell’aiuto a causa della modificazione dell’importo relativo. È opportuno estendere la disposizione sopra citata all’anno scolastico 2004/2005.

**(4)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2707/2000.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 4, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 2707/2000, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«Tuttavia, per l’anno scolastico 2004/2005, l’importo applicabile il 1 o giugno può essere applicato durante il mese di luglio negli Stati membri in cui l’anno scolastico termina in luglio.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160, del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311, del 12.12.2000, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_311_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 816/2004 ( [GU L 153 del 30.4.2004, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_153_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 816/2004 ().