# REGOLAMENTO (CE) N. 902/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 giugno 2005

che fissa il coefficiente di riduzione da applicare nell'ambito del contingente tariffario comunitario per l'importazione di orzo, previsto dal regolamento (CE) n. 2305/2003

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 2305/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, relativo all'apertura e alla gestione del contingente tariffario comunitario all'importazione di orzo proveniente dai paesi terzi [^2] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2305/2003 ha aperto un contingente tariffario annuale di 300 000 t per l'importazione di orzo di cui al codice NC 1003 00 .

**(2)** I quantitativi chiesti in data 13 giugno 2005, conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2305/2003, superano i quantitativi disponibili. Occorre pertanto determinare in quale misura i titoli possono essere rilasciati, fissando il coefficiente di riduzione da applicare ai quantitativi chiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ciascuna domanda di titolo d'importazione nell'ambito del contingente tariffario di orzo presentata e trasmessa alla Commissione il 13 giugno 2005 conformemente all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 2305/2003 è soddisfatta nei limiti dello 0 % dei quantitativi chiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 16 giugno 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 342 del 30.12.2003, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_342_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .