# REGOLAMENTO (CE) N. 914/2005 DELLA COMMISSIONE

del 16 giugno 2005

che modifica i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** I tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 26 maggio 2005, ai prodotti che figurano nell'allegato, esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 796/2005 della Commissione [^2] .

**(2)** L'applicazione delle regole e dei criteri indicati nel regolamento (CE) n. 796/2005 in base ai dati di cui la Commissione dispone attualmente porta a modificare i tassi delle restituzioni attualmente in vigore come è stabilito nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

I tassi delle restituzioni fissati dal regolamento (CE) n. 796/2005 sono sostituiti con quelli indicati nell'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 17 giugno 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 giugno 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 ( [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) ).

[^2] [GU L 134 del 27.5.2005, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_134_R_TOC) .

I tassi delle restituzioni applicabili a partire dal 17 giugno 2005 a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato [^1]

| In caso di fissazione in anticipo delle restituzioni | Altri |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ex 0402 10 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse inferiore all'1,5 % (PG 2): |  |  |
| a): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 3501 | — | — |  |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 14,21 | 15,00 |  |
| ex 0402 21 19 | Latte in polvere, in granuli o in altre forme solide, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore, in peso, di materie grasse uguale al 26 % (PG 3): |  |  |
| a): in caso di esportazione di merci che incorporano, sotto forma di prodotti assimilati al PG 3, burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 | 22,54 | 24,10 |  |
| b): nel caso d'esportazione di altre merci | 48,90 | 52,10 |  |
| ex 0405 10 | Burro avente tenore in peso di materie grasse uguale all'82 % (PG 6): |  |  |
| a): in caso d'esportazione di merci, contenenti burro o crema a prezzo ridotto, fabbricate nelle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 2571/97 | 37,93 | 41,00 |  |
| b): nel caso d'esportazione di merci comprese nel codice NC 2106 90 98 aventi tenore, in peso, di materie grasse del latte uguale o superiore al 40 % | 96,98 | 104,25 |  |
| c): nel caso d'esportazione di altre merci | 89,73 | 97,00 |  |

[^1] I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1 o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1 o febbraio 2005.

[^1]: I tassi indicati nel presente allegato non si applicano alle esportazioni verso la Bulgaria, a decorrere dal 1o ottobre 2004, e alle merci elencate nelle tabelle I e II del protocollo n. 2 dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, del 22 luglio 1972, esportate verso la Confederazione svizzera o il Principato del Liechtenstein, a decorrere dal 1o febbraio 2005.
[^2]: .