# REGOLAMENTO (CE) N. 932/2005 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

dell'8 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4, lettera b),

vista la proposta della Commissione,

previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 999/2001 [^2] intende fornire un unico quadro legale per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) nella Comunità.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 1128/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 999/2001 per quanto concerne l'estensione del periodo di applicazione delle misure transitorie [^3] ha prolungato il periodo di applicazione delle misure transitorie di cui al regolamento (CE) n. 999/2001 fino al 1 o luglio 2005 al più tardi.

**(3)** Per garantire la certezza giuridica dopo la scadenza delle misure transitorie previste dal regolamento (CE) n. 999/2001 e in attesa della revisione delle misure permanenti e della definizione di una strategia complessiva in materia di TSE, è opportuno prorogare ulteriormente tali misure transitorie fino al 1 o luglio 2007.

**(4)** Nell'interesse della certezza giuridica e al fine di tutelare il legittimo affidamento degli operatori economici, in attesa della revisione sostanziale del regolamento (CE) n. 999/2001, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1 o luglio 2005.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 999/2001 va modificato di conseguenza,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'articolo 23, secondo comma, del regolamento (CE) n. 999/2001 è sostituito dal testo seguente:

«Conformemente a tale procedura sono adottate misure transitorie per un periodo massimo che scade il 1 o luglio 2007, per consentire il passaggio dal regime attuale al regime istituito con il presente regolamento.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 1 o luglio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

## Final provisions

Fatto a Strasburgo, addì 8 giugno 2005. *Per il Parlamento europeo* *Il presidente* J. P. BORRELL FONTELLES *Per il Consiglio* *Il presidente* N. SCHMIT

[^1] Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2005.

[^2] [GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_147_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione ( [GU L 46 del 17.2.2005, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_046_R_TOC) ).

[^3] [GU L 160 del 28.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_160_R_TOC) .

[^1]: Parere del Parlamento europeo del 10 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 30 maggio 2005.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 260/2005 della Commissione ().
[^3]: .