# REGOLAMENTO (CE) N. 940/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 giugno 2005

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di esportazione nel settore del pollame

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1372/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante modalità di applicazione del regime dei titoli di esportazione nel settore del pollame [^1] , in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1372/95 prevede misure particolari per il caso in cui le domande ed i titoli di esportazione riguardino quantità e/o spese che superano o rischiano di superare le quantità corrispondenti allo smercio normale, tenendo conto dei limiti fissati dall'articolo 8, paragrafo 11, del regolamento (CEE) n. 2777/75 del Consiglio [^2] , e/o le relative spese durante il periodo considerato.

**(2)** Si constatano incertezze sul mercato di taluni prodotti nel settore del pollame. La modifica imminente delle restituzioni applicabili a tali prodotti ha provocato la presentazione di domande di titoli di esportazione a scopi speculativi. Il rilascio dei titoli per i quantitativi chiesti dal 13 al 17 giugno e il 20 giugno 2005 rischierebbe di provocare un superamento dei quantitativi corrispondenti allo smercio normale dei prodotti considerati. È necessario respingere le domande relativamente alle quali non sono ancora stati emessi i titoli di esportazione per i prodotti considerati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Per quanto riguarda le domande di titoli di esportazione presentate in virtù del regolamento (CE) n. 1372/95 nel settore del pollame, non è dato seguito alle domande pendenti dei periodi dal 13 al 17 giugno e il 20 giugno 2005, i cui titoli sarebbero dovuti essere rilasciati, rispettivamente, a partire dal 22 e 29 giugno 2005 per la categoria tre di prodotti di cui all'allegato I di detto regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 21 giugno 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 133 del 17.6.1995, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_133_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 ( [GU L 186 del 7.7.2001, pag. 26](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_186_R_TOC) ).

[^2] [GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 77](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1383/2001 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().