# REGOLAMENTO (CE) N. 949/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 giugno 2005

recante chiusura di una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali [^1] , in particolare l’articolo 12, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** In virtù degli obblighi internazionali della Comunità nell’ambito dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round [^2] , occorre creare le condizioni per l’importazione in Spagna di una certa quantità di sorgo.

**(2)** Per garantire il rispetto dei quantitativi fissati nell’ambito di tali contingenti il regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione, del 26 luglio 1995, recante modalità d’applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di granturco e di sorgo in Spagna e di granturco in Portogallo [^3] , prevede la contabilizzazione delle importazioni di alcuni prodotti sostitutivi menzionati nell’articolo 2 del medesimo regolamento.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 2275/2004 della Commissione [^4] ha aperto una gara relativa alla riduzione del dazio all’importazione in Spagna di sorgo proveniente dai paesi terzi.

**(4)** Dal momento che è stato raggiunto per tale contingente il quantitativo annuale fissato nell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1839/95, occorre chiudere la gara e abrogare il regolamento (CE) n. 2275/2004.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** È chiusa la gara relativa alla riduzione del dazio previsto dall’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1784/2003, applicabile al sorgo importato in Spagna, aperta dal regolamento (CE) n. 2275/2004.

**2.** Il regolamento (CE) n. 2275/2004 è abrogato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 giugno 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_270_R_TOC) .

[^2] [GU L 336 del 23.12.1994, pag. 22](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_336_R_TOC) .

[^3] [GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_177_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^4] [GU L 396 del 31.12.2004, pag. 32](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_396_R_TOC) .

[^1]: .
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2004 ().
[^4]: .