# REGOLAMENTO (CE) N. 953/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2007

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo [^1] ,

considerando quanto segue:

**(1)** Conformemente all’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio [^2] , prima della scadenza del periodo di validità del protocollo allegato all’accordo, le parti contraenti avviano negoziati allo scopo di definire di comune accordo il contenuto del protocollo per il periodo successivo e, se del caso, le modifiche o le aggiunte da apportare all’allegato.

**(2)** Dal 9 al 13 novembre 2003, ad Abidjan, le due parti hanno negoziato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria. Tale protocollo, applicabile al periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2007, è stato siglato a Bruxelles il 3 marzo 2004.

**(3)** Occorre confermare il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca fra gli Stati membri nonché i loro obblighi di notifica delle catture.

**(4)** È opportuno approvare tale protocollo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È approvato, a nome della Comunità europea, il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1 o luglio 2004 al 30 giugno 2007 [^3] .

## **Articolo 2**

**1.** Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio: a) pesca demersale: Spagna: 1 300 GT/(stazza lorda) al mese in media annua b) pesca del tonno: i) tonniere con reti a circuizione: — Francia: 17 unità — Spagna: 17 unità ii) pescherecci con palangari di superficie — Spagna: 6 unità — Portogallo: 5 unità iii) tonniere con lenze e canne — Francia: 3 unità

**2.** Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

## **Articolo 3**

Gli Stati membri le cui navi praticano attività di pesca nell’ambito del presente accordo notificano alla Commissione i quantitativi di ciascuno stock catturati nella zona di pesca della Costa d’avorio secondo le modalità previste dal regolamento (CE) n. 500/2001 della Commissione, del 14 marzo 2001, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio in relazione al controllo delle catture effettuate dai pescherecci comunitari nelle acque di paesi terzi e in alto mare [^4] .

## **Articolo 4**

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità.

## **Articolo 5**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 21 giugno 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* F. BODEN

[^1] Parere reso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 379 del 31.12.1990, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_379_R_TOC) . Accordo modificato da ultimo dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1 o luglio 2000 al 30 giugno 2003 ( [GU L 102 del 12.4.2001, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_102_R_TOC) ).

[^3] [GU L 76 del 22.3.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_076_R_TOC) .

[^4] [GU L 73 del 15.3.2001, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_073_R_TOC) .

[^1]: Parere reso il 26 maggio 2005 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
[^2]: . Accordo modificato da ultimo dal protocollo che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall’accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica della Costa d’Avorio sulla pesca al largo della Costa d’Avorio per il periodo dal 1o luglio 2000 al 30 giugno 2003 ().
[^3]: .
[^4]: .