# REGOLAMENTO (CE) N. 972/2005 DELLA COMMISSIONE

del 24 giugno 2005

che stabilisce in quale misura possono essere accolte le domande di diritti d'importazione presentate per il contingente di carni bovine congelate previsto dal regolamento (CE) n. 715/2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine [^1] ,

visto il regolamento (CE) n. 715/2005 della Commissione, del 12 maggio 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (dal 1 o luglio 2005 al 30 giugno 2006) [^2] , in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 715/2005 ha fissato a 53 000 tonnellate il quantitativo del contingente per il quale gli importatori comunitari possono presentare domanda di diritti d'importazione in base ai quantitativi di carni bovine di cui ai codici NC 0201 , 0202 , 0206 10 95 oppure 0206 29 91 , importati dagli stessi operatori o per loro conto a norma delle disposizioni doganali pertinenti tra il 1 o maggio 2004 e il 30 aprile 2005. Dato che i diritti d'importazione superano il quantitativo disponibile di cui all'articolo 1, occorre fissare la percentuale di riduzione in conformità dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 715/2005,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Ogni domanda di diritti d'importazione presentata conformemente alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2005 è soddisfatta a concorrenza del 18,363334 % dei diritti d'importazioni richiesti.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 25 giugno 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rarale*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 ( [GU L 328 del 31.10.2004, pag. 67](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_328_R_TOC) ).

[^2] [GU L 121 del 13.5.2005, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_121_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1899/2004 ().
[^2]: .