# REGOLAMENTO (CE) N. 997/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che fissa, per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva di olio di oliva e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi [^1] , in particolare l'articolo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio di oliva [^2] , in particolare l'articolo 17 *bis* , paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** L'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE prevede che l'aiuto unitario alla produzione deve essere ridotto in ogni Stato membro la cui produzione effettiva supera il corrispondente quantitativo nazionale garantito di cui al paragrafo 3 del citato articolo. Per valutare l'entità del superamento in Grecia, Spagna, Francia, Italia e Portogallo, è opportuno tener conto delle stime di produzione di olive da tavola, espresse in equivalente olio di oliva, in base ai coefficienti fissati rispettivamente nelle decisioni della Commissione 2001/649/CE [^3] per la Grecia, 2001/650/CE [^4] per la Spagna, 2001/648/CE [^5] 2001/648/CE per la Francia, 2001/658/CE [^6] per l'Italia e 2001/670/CE [^7] per il Portogallo.

**(2)** L'articolo 17 *bis* , paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per stabilire l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio di oliva che può essere anticipato, occorre effettuare una stima della produzione della campagna di cui trattasi. Tale importo deve essere fissato ad un livello tale da escludere qualsiasi rischio di pagamento indebito agli olivicoltori. Detto importo riguarda anche le olive da tavola espresse in equivalente olio di oliva. Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione stimata e l'importo unitario dell'aiuto alla produzione che può essere anticipato sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1807/2004 della Commissione [^8] .

**(3)** Allo scopo di stabilire la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto, gli Stati membri interessati sono tenuti a comunicare alla Commissione, entro il 15 maggio successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto nel loro territorio, conformemente all'articolo 14, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione [^9] . Sulla scorta di tali comunicazioni, il quantitativo ammesso al beneficio dell'aiuto per la campagna 2003/2004 è pari a 342 997 tonnellate per la Grecia, a 1 570 169 tonnellate per la Spagna, a 3 284 tonnellate per la Francia, a 736 198 tonnellate per l'Italia e a 34 644 tonnellate per il Portogallo.

**(4)** L'ammissione al beneficio dell'aiuto per tali quantitativi da parte degli Stati membri implica che sono stati effettuati i controlli di cui ai regolamenti (CEE) n. 2261/84 e (CE) n. 2366/98. Tuttavia, la fissazione della produzione effettiva sulla base delle informazioni relative ai quantitativi ammessi al beneficio dell'aiuto comunicate dagli Stati membri non pregiudica le conclusioni che possono essere tratte dalla verifica dell'esattezza di tali dati nel quadro della procedura di liquidazione dei conti.

**(5)** Tenuto conto della produzione effettiva, occorre inoltre fissare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione, di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva.

**(6)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, la produzione effettiva da considerare per l'aiuto di olio di oliva di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE è pari a: — 342 997 tonnellate per la Grecia, — 1 570 169 tonnellate per la Spagna, — 3 284 tonnellate per la Francia, — 736 198 tonnellate per l’Italia, — 34 644 tonnellate per il Portogallo.

**2.** Per la campagna di commercializzazione 2003/2004, l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di cui all'articolo 5 del regolamento n. 136/66/CEE, da pagare per i quantitativi ammissibili della produzione effettiva, è pari a: — 129,64 EUR/100 kg per la Grecia, — 64,03 EUR/100 kg per la Spagna, — 130,40 EUR/100 kg per la Francia, — 97,83 EUR/100 kg per l’Italia, — 130,40 EUR/100 kg per il Portogallo.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOP_1966_172_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ( [GU L 161 del 30.4.2004, pag. 97](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_161_R_TOC) ).

[^2] [GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1984_208_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 ( [GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_210_R_TOC) ).

[^3] [GU L 229 del 25.8.2001, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_229_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE ( [GU L 274 del 24.8.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_274_R_TOC) ).

[^4] [GU L 229 del 25.8.2001, pag. 20](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_229_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

[^5] [GU L 229 del 25.8.2001, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_229_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

[^6] [GU L 231 del 29.8.2001, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_231_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

[^7] [GU L 235 del 4.9.2001, pag. 16](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_235_R_TOC) . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.

[^8] [GU L 318 del 19.10.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_318_R_TOC) .

[^9] [GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_293_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 ( [GU L 264 dell’11.8.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_264_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 865/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/1998 ().
[^3]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE ().
[^4]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
[^5]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
[^6]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
[^7]: . Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/607/CE.
[^8]: .
[^9]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1432/2004 ().