# REGOLAMENTO (CE) N. 1007/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

recante fissazione dei dazi all’importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 1 o marzo 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1549/2004 della Commissione, del 30 agosto 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio in ordine al regime di importazione del riso e che fissa specifiche regole transitorie applicabili alle importazioni di riso Basmati [^1] , in particolare l’articolo 1,

considerando quanto segue:

**(1)** Sulla base delle informazioni trasmesse dalle autorità competenti, la Commissione constata che sono stati emessi titoli di importazione per il riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 , ad esclusione dei titoli di importazione di riso Basmati, per un quantitativo di 212 325 tonnellate, per il periodo dal 1 o settembre 2004 al 28 febbraio 2005. In applicazione dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1549/2004 occorre quindi modificare il dazio all’importazione del riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 diverso dal riso Basmati. La modifica deve decorrere dal 1 o marzo 2005 per tenere conto dell’applicabilità a quella data del regolamento (CE) n. 1006/2005, recante modifica del regolamento (CE) n. 1549/2004.

**(2)** Dato che il dazio applicabile deve essere fissato entro un termine di tre giorni dall’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 1006/2005, è necessario che il presente regolamento entri in vigore immediatamente. Tenuto conto della fissazione retroattiva del dazio suddetto, occorre disporre che i dazi riscossi in eccesso siano rimborsati su semplice domanda degli operatori interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il dazio all’importazione applicabile al riso semigreggio di cui al codice NC 1006 20 è di 42,5 EUR/t.

## **Articolo 2**

Gli importi eccedenti l’importo legalmente dovuto contabilizzati a decorrere dal 1 o marzo 2005 sono rimborsati o sgravati.

A tal fine gli operatori interessati sono invitati a presentare domanda in applicazione delle disposizioni dell’articolo 236 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio [^2] e delle relative disposizioni d’applicazione contenute nel regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione [^3] .

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o marzo 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 280 del 31.8.2004, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_280_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).

[^2] [GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1992_302_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^3] [GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_253_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 ( [GU L 139 del 2.6.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_139_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1006/2005 (cfr. pag. 26 della presente Gazzetta ufficiale).
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 837/2005 ().