# REGOLAMENTO (CE) N. 1009/2005 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2799/1999 recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio in ordine alla concessione di un aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali e in ordine alla vendita di tale latte scremato in polvere

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari [^1] , in particolare gli articoli 10 e 15,

considerando quando segue:

**(1)** L’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2799/1999 della Commissione [^2] stabilisce l’importo dell’aiuto per il latte scremato e il latte scremato in polvere destinati all’alimentazione degli animali tenendo conto degli elementi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1255/1999. In vista della riduzione del prezzo d’intervento del latte scremato in polvere a decorrere dal 1 o luglio 2005, occorre ridurre l’importo dell’aiuto.

**(2)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 2799/1999.

**(3)** Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine stabilito dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 7 del regolamento (CE) n. 2799/1999, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L’importo dell’aiuto è fissato a: a) 2,42 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %; b) 2,14 EUR/100 kg di latte scremato con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %; c) 30,00 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore in proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 35,6 %; d) 26,46 EUR/100 kg di latte scremato in polvere con un tenore di proteine nell’estratto secco non grasso non inferiore al 31,4 % ma inferiore al 35,6 %.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_160_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ( [GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_029_R_TOC) ).

[^2] [GU L 340 del 31.12.1999, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_340_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 ( [GU L 381 del 28.12.2004, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_381_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2250/2004 ().