# REGOLAMENTO (CE) N. 1039/2005 DEL CONSIGLIO

del 21 giugno 2005

recante modifica del regolamento (CEE) n. 1907/90 relativamente alla stampigliatura delle uova

## Preamble

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

**(1)** A decorrere dal 1 o luglio 2005, le uova vendute su un mercato pubblico locale devono essere stampigliate con un codice che designa il numero distintivo del produttore e che consente di identificare il sistema di allevamento, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme sulla commercializzazione delle uova [^2] . In alcuni Stati membri, tale obbligo potrebbe porre alcuni problemi per le aziende di piccole dimensioni e a basso reddito, la cui produzione di uova si limita spesso a un’attività complementare. Poiché per tali aziende la possibilità di vendere uova da tavola sul pubblico mercato locale riveste un’importanza economica e sociale considerevole, è opportuno autorizzare gli Stati membri ad esonerare tali aziende dall’obbligo di stampigliatura. Occorre pertanto prevedere una deroga al riguardo per i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole.

**(2)** Data l’urgenza della questione, è opportuno concedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali nell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 1907/90,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1907/90, il testo dell’ultimo comma è sostituito dal seguente:

«Le uova vendute da un produttore su un mercato pubblico locale recano stampigliato il codice di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera a). Gli Stati membri possono esonerare da tale obbligo i produttori di uova la cui azienda non superi le 50 galline ovaiole, a condizione che le uova siano vendute su un mercato pubblico locale situato nell’area di produzione dello Stato membro interessato e che il nome e l’indirizzo dell’azienda siano indicati nel punto di vendita.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2005. *Per il Consiglio* *Il presidente* F. BODEN

[^1] [GU L 282 dell’1.11.1975, pag. 49](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1975_282_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ( [GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_122_R_TOC) ).

[^2] [GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_173_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 ( [GU L 305 del 22.11.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_305_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2052/2003 ().