# REGOLAMENTO (CE) N. 1042/2005 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2869/95 relativo alle tasse da pagare all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario [^1] , e in particolare l'articolo 139,

considerando quanto segue:

**(1)** Ai sensi del regolamento (CE) n. 40/94, attuato dal regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario [^2] , devono essere fissate tasse supplementari concernenti le relazioni di ricerca, la divisione di una domanda o di una registrazione di marchio e la prosecuzione del procedimento. È opportuno fissare gli importi di queste nuove tasse.

**(2)** Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 422/2004 del Consiglio, il sistema di ricerca diviene facoltativo dal 10 marzo 2008. A partire da questa data, la tassa supplementare per le relazioni di ricerca nazionali deve essere applicata.

**(3)** Il regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione [^3] deve pertanto essere modificato di conseguenza.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato per le questioni relative alle tasse, alle regole di esecuzione e alla procedura delle commissioni di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 2869/95 è modificato come segue:

| 1) | a): È aggiunto il seguente punto 1 *bis* : «1 *bis* . Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio» — «1 *bis* . Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — «1 *bis* . — Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — a) — per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] — b) — per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio»<br>«1 *bis* . Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2): «1 *bis* . — Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — a) — per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] — b) — per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — Un importo di 12 EUR moltiplicato per il numero di uffici centrali della proprietà industriale cui si fa riferimento al paragrafo 2 dell’articolo 39 del regolamento; questo importo e le successive modifiche saranno pubblicati dall’Ufficio sulla Gazzetta ufficiale dell’Ufficio»<br>«1 *bis* .: Tassa di ricerca a) per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] b) per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) — a) — per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)] — b) — per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2)<br>a): per una domanda di marchio comunitario [articolo 39, paragrafo 2; regola 4, lettera c)]<br>b): per una registrazione internazionale che designa la Comunità europea (articoli 39, paragrafo 2, e 150, paragrafo 2; regola 10, paragrafo 2) |
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2) All'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: «3. Il rimborso è effettuato dopo la comunicazione all'Ufficio internazionale secondo la regola 113, paragrafo 2, lettere b) e c), o la regola 115, paragrafo 3, lettere b) e c), e paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 2868/95».

## **Articolo 2**

**1.** Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

**2.** La disposizione dell'articolo 1, paragrafo 1, lettera a), è applicabile a partire dal 10 marzo 2008.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2005. *Per la Commissione* Charlie McCREEVY *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_011_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 ( [GU L 70 del 9.3.2004, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_070_R_TOC) ).

[^2] [GU L 303 del 15.12.1995, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_303_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 88](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^3] [GU L 303 del 15.12.1995, pag. 33](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_303_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 ( [GU L 123 del 27.4.2004, pag. 85](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_123_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 422/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 782/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 781/2004 ().