# REGOLAMENTO (CE) N. 1050/2005 DELLA COMMISSIONE

del 5 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 2377/1999 che fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [^1] , in particolare l’articolo 2, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 2377/1999 della Commissione [^2] fissa la norma di commercializzazione per gli asparagi. Nell’allegato di questo regolamento, più precisamente nella sezione concernente le caratteristiche minime di qualità, è previsto che i turioni possano essere lavati ma non lasciati a bagno nell’acqua.

**(2)** È tuttavia prassi corrente nel settore immergere i turioni in acqua gelata prima dell’imballaggio per evitare che assumano una colorazione rosata.

**(3)** È pertanto opportuno modificare la disposizione relativa al lavaggio inadeguato per tenere conto di questa usanza.

**(4)** Occorre quindi modificare in tal senso il regolamento (CE) n. 2377/1999.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999 è modificato secondo l’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_297_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ( [GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_007_R_TOC) ).

[^2] [GU L 287 del 10.11.1999, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_287_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ( [GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_163_R_TOC) ).

Nell’allegato del regolamento (CE) n. 2377/1999, al punto A (Caratteristiche minime) del titolo II (Disposizioni relative alla qualità), il testo del terzo trattino è sostituito dal seguente:

«— privi di danni provocati da un lavaggio inadeguato,».

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 ().