# REGOLAMENTO (CE) N. 1087/2005 DELLA COMMISSIONE

dell’8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1210/2003 del Consiglio, del 7 luglio 2003, relativo a talune specifiche restrizioni alle relazioni economiche e finanziarie con l'Iraq e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 2465/1996 [^1] , in particolare l'articolo 11, lettera b),

considerando quanto segue:

**(1)** L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 elenca le persone fisiche e giuridiche, gli organismi e le entità associati al regime dell'ex presidente Saddam Hussein e interessati dal congelamento dei fondi e delle risorse economiche ai sensi di tale regolamento.

**(2)** Il 22 giugno 2005, il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco che comprende Saddam Hussein e altri alti funzionari dell'ex regime iracheno, le persone ad essi legate da stretti vincoli di parentela nonché le entità possedute o controllate da essi o da persone che agiscono per loro conto o su loro istruzione, cui deve essere applicato il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre pertanto modificare di conseguenza l'allegato IV.

**(3)** È necessario prevedere l'immediata entrata in vigore del presente regolamento, al fine di garantire l'efficacia delle misure in esso stabilite,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, l’8 luglio 2005. *Per la Commissione* Eneko LANDÁBURU *Direttore generale delle Relazioni esterne*

[^1] [GU L 169 dell'8.7.2003, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_169_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/2004 della Commissione ( [GU L 285 del 4.9.2004, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_285_R_TOC) ).

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1210/2003 è modificato come segue:

Sono aggiunte le seguenti persone fisiche:

«Muhammad Yunis **Ahmad** [alias a) Muhammad Yunis Al-Ahmed, b) Muhammad Yunis Ahmed, c) Muhammad Yunis Ahmad Al-Badrani, d) Muhammad Yunis Ahmed Al-Moali]. Indirizzi: a) Al-Dawar Street, Bludan, Siria, b) Damasco, Siria, c) Mosul, Iraq, d) Wadi Al-Hawi, Iraq, e) Dubai, Emirati arabi uniti, f) Al-Hasaka, Siria. Data di nascita: 1949. Luogo di nascita: Al-Mowall, Mosul, Iraq. Nazionalità: irachena.»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1566/2004 della Commissione ().