# REGOLAMENTO (CE) N. 1092/2005 DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2005

recante sospensione, per il 2005, del regime di anticipi sull’aiuto compensativo per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore della banana [^1] , in particolare l’articolo 14,

considerando quanto segue:

**(1)** Gli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 della Commissione [^2] recano disposizioni per la presentazione di domande di anticipi sull’aiuto compensativo per perdite di proventi della commercializzazione nel settore delle banane di cui all’articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93.

**(2)** I prezzi nelle regioni di produzione della Comunità sono sensibilmente superiori a quelli registrati nello stesso periodo degli anni precedenti e si mantengono ad un livello abbastanza elevato. Se questa situazione si protrae, l’importo dell’aiuto compensativo per il 2005 dovrà essere fissato ad un livello alquanto inferiore rispetto a quello degli anni precedenti. La fissazione di un aiuto di importo sensibilmente inferiore implicherà, per i produttori, l’obbligo di rimborsare una buona parte delle somme percepite a titolo di anticipi. Non sembra possibile ovviare agli effetti di una simile situazione con una riduzione sostanziale dell’importo unitario degli anticipi fissato dal regolamento (CE) n. 703/2005 della Commissione, del 4 maggio 2005, che stabilisce l’importo dell’aiuto compensativo per le banane prodotte e commercializzate nella Comunità nel corso del 2004 e l’importo unitario degli anticipi per il 2005 [^3] .

**(3)** Al fine di tutelare gli interessi finanziari della Comunità ed evitare ai produttori di dover ulteriormente rimborsare gli anticipi, è opportuno sospendere l’applicazione delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1858/93 relative alla presentazione delle domande di anticipi e al relativo pagamento. Di conseguenza, occorre sospendere il pagamento degli anticipi per le banane commercializzate dopo il 30 aprile 2005, nonché la presentazione di nuove domande.

**(4)** È pertanto necessario che le disposizioni del presente regolamento si applichino a decorrere dal 1 o luglio 2005.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le banane,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

È sospesa la presentazione di domande di anticipi sull’aiuto compensativo di cui agli articoli 4, 5 e 7 del regolamento (CEE) n. 1858/93 per quanto riguarda l’anno 2005.

## **Articolo 2**

In deroga all’articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1858/93, non sono versati anticipi sull’aiuto compensativo per le banane commercializzate dopo il 30 aprile 2005.

## **Articolo 3**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 47 del 25.2.1993, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_047_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

[^2] [GU L 170 del 13.7.1993, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1993_170_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 ( [GU L 132 del 26.5.2005, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_132_R_TOC) ).

[^3] [GU L 118 del 5.5.2005, pag. 12](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_118_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2003.
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 789/2005 ().
[^3]: .