# REGOLAMENTO (CE) N. 1119/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1751/2004, che stabilisce, per l’esercizio contabile 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi comportanti acquisto, magazzinaggio e smercio

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1883/78 del Consiglio, del 2 agosto 1978, relativo alle norme generali sul finanziamento degli interventi da parte del FEAOG, sezione garanzia [^1] , in particolare l’articolo 5, primo comma,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1751/2004 della Commissione [^2] ha stabilito, per l’esercizio contabile 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia», i tassi d’interesse da applicare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi sulla base del disposto degli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 della Commissione, del 12 febbraio 1988, che stabilisce il metodo ed il tasso d’interesse da utilizzare per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi costituiti da acquisti, magazzinaggio e vendita [^3] .

**(2)** Poiché l’articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1883/78 e l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 411/88 sono stati modificati per quanto riguarda sia le modalità di comunicazione e di contabilizzazione del tasso medio dei costi di interesse a carico dei nuovi Stati membri durante l’esercizio 2004, sia le modalità di calcolo del tasso di interesse specifico per gli Stati membri il cui tasso medio dei costi di interesse sostenuti sia superiore al doppio del tasso di interesse uniforme stabilito per la Comunità, è opportuno modificare i tassi di interesse fissati dal regolamento (CE) n. 1751/2004 per il calcolo delle spese di finanziamento degli interventi succitati.

**(3)** Essendo le modifiche dei regolamenti (CEE) n. 1883/78 e (CEE) n. 411/88 applicabili a decorrere dal 1 o ottobre 2004, occorre prevedere la medesima data di applicazione per il presente regolamento.

**(4)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del Fondo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il testo dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1751/2004 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1 Per le spese imputabili all’esercizio 2005 del FEAOG, sezione «Garanzia»: 1) il tasso di interesse di cui all’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,2 %; 2) il tasso di interesse specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,1 % per la Francia, l’Austria, il Portogallo e la Svezia e al 2,0 % per l’Irlanda e la Finlandia; 3) il tasso di interesse specifico di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 411/88 è fissato al 2,5 % per il Regno Unito, al 2,9 % per la Lettonia, al 3,1 % per la Slovacchia e la Slovenia, al 4,0 % per Cipro, al 4,1 % per la Polonia e al 9,2 % per l’Ungheria.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 1 o ottobre 2004.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 216 del 5.8.1978, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1978_216_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ( [GU L 114 del 4.5.2005, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_114_R_TOC) ).

[^2] [GU L 312 del 9.10.2004, pag. 9](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_312_R_TOC) .

[^3] [GU L 40 del 13.2.1988, pag. 25](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1988_040_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 ( [GU L 164 del 24.6.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_164_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 695/2005 ().
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 956/2005 ().