# REGOLAMENTO (CE) N. 1148/2005 DELLA COMMISSIONE

del 15 luglio 2005

che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda il penetamato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale [^1] , in particolare l’articolo 2,

visto il parere dell’Agenzia europea per i medicinali formulato dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

**(1)** Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

**(2)** Il penetamato è stato incluso nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per il muscolo, il grasso, il fegato e il rene di bovini e suini e per il latte unicamente di bovini. Tale voce va estesa a tutti i mammiferi da produzione alimentare.

**(3)** Il regolamento (CEE) n. 2377/90 va modificato di conseguenza.

**(4)** Prima di applicare il presente regolamento, occorre prevedere un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di effettuare le modifiche eventualmente necessarie in base al regolamento stesso alle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari [^2] .

**(5)** I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 settembre 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 luglio 2005. *Per la Commissione* Günter VERHEUGEN *Vicepresidente*

[^1] [GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_224_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione ( [GU L 145 del 9.6.2005, pag. 19](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_145_R_TOC) ).

[^2] [GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_311_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ( [GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_136_R_TOC) ).

Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

**1.** Agenti antinfettivi

1.2. Antibiotici

1.2.1. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive Residuo marcatore Specie animale LMR Tessuti campione « **Penetamato** Benzilpenicillina Tutti i mammiferi da produzione alimentare 50 μg/kg Muscolo 50 μg/kg Grasso 50 μg/kg Fegato 50 μg/kg Rene 4 μg/kg Latte»

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 869/2005 della Commissione ().
[^2]: . Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE ().