# REGOLAMENTO (CE) N. 1163/2005 DELLA COMMISSIONE

del 19 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1622/2000 che fissa talune modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisce un codice comunitario delle pratiche e dei trattamenti enologici

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 46, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

**(1)** L’articolo 44, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1622/2000 della Commissione [^2] prevede, a decorrere dal 1 o agosto 2005, l’abbandono di alcuni metodi di analisi usuali descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione, del 17 settembre 1990, che determina i metodi d’analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino [^3] .

**(2)** In seguito alla convalida di alcuni di questi metodi secondo criteri riconosciuti a livello internazionale, essi sono oggi riconosciuti come metodi di riferimento e sono descritti come tali nel regolamento (CEE) n. 2676/90.

**(3)** Alcuni metodi semplificati descritti nel regolamento (CEE) n. 2676/90 consentono di determinare rapidamente e in maniera sufficientemente sicura gli elementi più significativi per il controllo dei vini, in particolare per quanto riguarda l’anidride solforosa, gli zuccheri e alcuni altri elementi presenti nel vino. Per garantire l’uniformità delle procedure di analisi nella Comunità occorre mantenere nel regolamento (CEE) n. 2676/90 la descrizione di tali metodi.

**(4)** Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1622/2000.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

All’articolo 44 del regolamento (CE) n. 1622/2000, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento (CEE) n. 2676/90 si applica ai prodotti disciplinati dal regolamento (CE) n. 1493/1999. Le disposizioni previste all’allegato del regolamento (CEE) n. 2676/90, capitolo 12, paragrafo 3, capitolo 18, paragrafo 3, capitolo 23, paragrafo 3, capitolo 25, paragrafo 3, e capitolo 37, paragrafi 3 e 4, sono abrogate a decorrere dal 1 o agosto 2005.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( [GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_262_R_TOC) ).

[^2] [GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2000_194_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 ( [GU L 263 del 10.8.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_263_R_TOC) ).

[^3] [GU L 272 del 3.10.1990, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1990_272_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 ( [GU L 56 del 2.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_056_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1428/2004 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 355/2005 ().