# REGOLAMENTO (CE) N. 1177/2005 DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1238/95 recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali [^1] , in particolare l’articolo 113,

sentito il consiglio di amministrazione,

considerando quando segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1238/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio riguardo alle tasse da pagarsi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali [^2] fissa le tasse riscosse dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali (di seguito «l’Ufficio») nonché il relativo importo.

**(2)** Si ritiene che almeno sino alla fine del 2005 la riserva finanziaria dell’Ufficio sarà superiore all’importo necessario a garantire la continuità del suo funzionamento. A norma del regolamento (CE) n. 1238/95, la tassa annuale che i titolari di privative comunitarie per ritrovati vegetali sono tenuti a versare per gli anni 2006 e 2007, come anche le tasse relative agli esami tecnici effettuati nel 2006, non deve essere aumentata.

**(3)** La disposizione del regolamento (CE) n. 1238/95 relativa alle tasse per il rilascio di copie andrebbe modificata per tenere conto delle modifiche al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione, del 31 maggio 1995, recante norme d’esecuzione del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, riguardo al procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali [^3] apportate dal regolamento (CE) n. 1002/2005.

**(4)** Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1238/95.

**(5)** I provvedimenti di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la privativa comunitaria per ritrovati vegetali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il regolamento (CE) n. 1238/95 è modificato come segue.

1) All’articolo 9, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. L’Ufficio percepisce da ciascun titolare della privativa comunitaria per ritrovati vegetali (di seguito “il titolare”), una tassa per ogni anno di validità della privativa comunitaria (tassa annuale) pari a 300 EUR, negli anni dal 2003 al 2007, e a 435 EUR, a partire dal 2008.»

| 2) | «b): le tasse per il rilascio di copie di documenti nonché». | «b) | le tasse per il rilascio di copie di documenti nonché». |
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| «b) | le tasse per il rilascio di copie di documenti nonché». |  |  |

| 3) | a): il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente: «Tassa per gli anni 2003-2006». | a) | il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:<br>«Tassa per gli anni 2003-2006». | b) | il titolo della terza colonna è sostituito dal seguente:<br>«Tassa per il 2007 e anni successivi». |
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| a) | il titolo della seconda colonna è sostituito dal seguente:<br>«Tassa per gli anni 2003-2006». |  |  |  |  |
| b) | il titolo della terza colonna è sostituito dal seguente:<br>«Tassa per il 2007 e anni successivi». |  |  |  |  |

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1994_227_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ( [GU L 162 del 30.4.2004, pag. 38](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_162_R_TOC) ).

[^2] [GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 31](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_121_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/2003 ( [GU L 82 del 29.3.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_082_R_TOC) ).

[^3] [GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1995_121_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 ( [GU L 170 dell’1.7.2005, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_170_R_TOC) ).

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 873/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 569/2003 ().
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1002/2005 ().