# REGOLAMENTO (CE) N. 1188/2005 DELLA COMMISSIONE

del 22 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 761/2005 recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Francia

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo [^1] , in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 761/2005 della Commissione [^2] ha recato apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 per alcuni vini di qualità prodotti in Francia, per un periodo che va dal 23 maggio 2005 al 15 luglio 2005.

**(2)** Trattandosi della prima volta che un vino di qualità in Francia è oggetto di una distillazione di crisi, si sono registrate alcune difficoltà nell’avvio del sistema. Alcuni produttori interessati rischiano di non poter partecipare alla distillazione entro i tempi previsti. Per garantire l’efficacia della misura, è pertanto necessario prorogare il periodo di sottoscrizione dei contratti di consegna di cui al regolamento (CE) n. 761/2005 fino al 31 luglio 2005.

**(3)** Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 761/2005.

**(4)** Per garantire la continuità della misura, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il 16 luglio 2005.

**(5)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

Il primo comma dell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 761/2005 è sostituito dal testo seguente:

«Ogni produttore può stipulare un contratto di consegna, di cui all’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito “contratto”), dal 23 maggio 2005 al 31 luglio 2005.»

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Esso si applica a decorrere dal 16 luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2005. *Per la Commissione* Mariann FISCHER BOEL *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_179_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ( [GU L 262 del 14.10.2003, pag. 13](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_262_R_TOC) ).

[^2] [GU L 127 del 20.5.2005, pag. 6](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_127_R_TOC) .

[^1]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione ().
[^2]: .