# REGOLAMENTO (CE) N. 1193/2005 DELLA COMMISSIONE

del 25 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco dei paesi e territori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio [^1] , in particolare gli articoli 10 e 21,

considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 stabilisce un elenco di paesi terzi e territori in provenienza dai quali possono essere autorizzati movimenti di animali da compagnia verso la Comunità, purché vengano rispettate determinate condizioni.

**(2)** Il regolamento (CE) n. 998/2003, come modificato dal regolamento (CE) n. 592/2004 della Commissione [^2] , ha stabilito un elenco provvisorio di paesi terzi. Tale elenco comprende i paesi e territori esenti dalla rabbia e i paesi per i quali è stato stimato che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti in provenienza dal loro territorio non è superiore al rischio associato ai movimenti tra Stati membri.

**(3)** Da informazioni fornite dall’Argentina, sembra che il rischio di introduzione della rabbia nella Comunità a seguito di movimenti di animali da compagnia in provenienza dall’Argentina non sia superiore al rischio associato ai movimenti fra gli Stati membri o in provenienza da paesi terzi già elencati nel regolamento (CE) n. 998/2003. Occorre pertanto includere l’Argentina nell’elenco dei paesi e territori di cui al regolamento (CE) n. 998/2003.

**(4)** A fini di chiarezza, occorre sostituire tale elenco dei paesi e territori nella sua totalità.

**(5)** Il regolamento (CE) n. 998/2003 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

**(6)** I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

L’allegato II del regolamento (CE) n. 998/2003 è sostituito dal testo dell’allegato del presente regolamento.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 luglio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_146_R_TOC) Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione ( [GU L 69 del 16.3.2005, pag. 3](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_069_R_TOC) ).

[^2] [GU L 94 del 31.3.2004, pag. 7](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_094_R_TOC) .

«ALLEGATO II ELENCO DEI PAESI E TERRITORI PARTE A IE — Irlanda MT — Malta SE — Svezia UK — Regno Unito PARTE B Sezione 1 a) DK — Danimarca, comprese GL — Groenlandia e FO — Isole Færøer; b) ES — Spagna, compresi il territorio continentale, le isole Baleari, le isole Canarie, Ceuta e Melilla; c) FR — Francia, comprese GF — Guiana francese, GP — Guadalupa, MQ — Martinica e RE — Riunione; d) GI — Gibilterra; e) PT — Portogallo, compresi il territorio continentale, le isole Azzorre e le isole di Madera; f) Stati membri diversi da quelli di cui alla parte A e alle lettere a), b), c) ed e) della presente sezione. Sezione 2 AD — Andorra CH — Svizzera IS — Islanda LI — Liechtenstein MC — Monaco NO — Norvegia SM — San Marino VA — Stato della Città del Vaticano PARTE C AC — Isola dell’Ascensione AE — Emirati arabi uniti AG — Antigua e Barbuda AN — Antille olandesi AR — Argentina AU — Australia AW — Aruba BB — Barbados BH — Bahrein BM — Bermuda CA — Canada CL — Cile FJ — Figi FK — Isole Falkland HK — Hong Kong HR — Croazia JM — Giamaica JP — Giappone KN — Saint Kitts e Nevis KY — Isole Cayman MS — Montserrat MU — Maurizio NC — Nuova Caledonia NZ — Nuova Zelanda PF — Polinesia francese PM — Saint-Pierre e Miquelon RU — Federazione russa SG — Singapore SH — Sant’Elena TW — Taiwan US — Stati Uniti d’America VC — Saint Vincent e Grenadine VU — Vanuatu WF — Wallis e Futuna YT — Mayotte»

[^1]: Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 425/2005 della Commissione ().
[^2]: .