# REGOLAMENTO (CE) N. 1200/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

concernente l’autorizzazione permanente di taluni additivi per mangimi e l’autorizzazione provvisoria del nuovo uso di un additivo già autorizzato nei mangimi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [^1] , in particolare l’articolo 3, l’articolo 9 A, e l’articolo 9 D, paragrafo 1,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale [^2] , in particolare l’articolo 25,

Considerando quanto segue:

**(1)** Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede una procedura per l’autorizzazione degli additivi per mangimi.

**(2)** L’articolo 25 del regolamento (CE) n. 1831/2003 contiene disposizioni transitorie per le domande di autorizzazione di additivi per mangimi presentate conformemente alla direttiva 70/524/CEE, prima della data di applicazione di detto regolamento.

**(3)** Le domande di autorizzazione degli additivi di cui agli allegati del presente regolamento sono state presentate prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003.

**(4)** Le osservazioni iniziali sulle domande di autorizzazione, come disposto dall'articolo 4, paragrafo 4, della direttiva 70/524/CEE, sono state inoltrate alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003. Tali domande debbono pertanto continuare ad essere trattate conformemente all’articolo 4 della direttiva 70/524/CEE.

**(5)** L’impiego del promotore della crescita Formi LHS (potassio diformiato) è stato autorizzato provvisoriamente, per la prima volta, per i suinetti ed i suini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1334/2001 della Commissione [^3] . La persona responsabile per la messa in circolazione di Formi LHS (potassio diformiato) ha presentato una domanda per ottenere un’autorizzazione provvisoria di estensione dell’impiego per quattro anni, come promotore della crescita per le scrofe, a norma dell’articolo 4 della citata direttiva. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESA) ha comunicato il suo parere in merito alla sicurezza dell’utilizzazione di questo preparato per gli esseri umani, gli animali e l’ambiente, alle condizioni di cui all’allegato I del presente regolamento. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 9 A, paragrafo 1, della direttiva 70/524/CEE. È pertanto opportuno autorizzare, per un periodo di quattro anni, l’impiego di questo preparato, come precisato nell’allegato I.

**(6)** L’impiego del microorganismo *Bacillus cereus* var. *toyoi* NCIMB 40112/CNCM I-1012 è stato autorizzato in via provvisoria, per la prima volta, per polli e conigli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1411/1999 della Commissione [^4] . Sono stati presentati dati nuovi a sostegno di una domanda di autorizzazione a tempo indeterminato per questo microorganismo. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, può essere autorizzato, a titolo provvisorio, l'impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

**(7)** L’impiego del preparato a base di microorganismi *Enterococcus faecium* NCIMB 10415 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per le scrofe dal regolamento (CE) n. 866/1999 della Commissione [^5] . Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione a tempo indeterminato di questo microorganismo. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione di cui all'articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

**(8)** L’impiego del microorganismo *Enterococcus faecium* DSM 10663/NCIMB 10415 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

**(9)** L’impiego del preparato a base di microorganismi *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i suinetti dal regolamento (CE) n. 1411/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

**(10)** L’impiego del preparato a base di microorganismi *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per le vacche da latte e i bovini da ingrasso dal regolamento (CE) n. 1436/98 della Commissione [^6] . Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

**(11)** L’impiego del preparato a base di microorganismi *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M è stato autorizzato a titolo provvisorio, per la prima volta, per i polli da ingrasso dal regolamento (CE) n. 866/1999. Nuovi dati sono stati presentati a sostegno della domanda di autorizzazione, a tempo indeterminato, di questo preparato a base di microorganismi. Dalla valutazione risulta che sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 3 A della direttiva 70/524/CEE. Di conseguenza, è opportuno autorizzare, a tempo indeterminato, l’impiego di questo preparato a base di microorganismi, come precisato nell’allegato II.

**(12)** La valutazione di queste domande dimostra la necessità di talune procedure per proteggere i lavoratori dall’esposizione agli additivi di cui agli allegati. Tale protezione deve essere garantita mediante l’applicazione della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro [^7] .

**(13)** Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

E’ autorizzato a titolo provvisorio per quattro anni l’impiego del preparato appartenente al gruppo “Promotori della crescita”, come precisato nell’allegato I, quale additivo nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo 2**

E’ autorizzato a tempo indeterminato l’impiego dei preparati del gruppo “Microorganismi”, come precisato nell’allegato II, quale additivi nell’alimentazione animale, alle condizioni ivi specificate.

## **Articolo3**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell’Unione europea* .

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005. *Per la Commissione* Markos KYPRIANOU *Membro della Commissione*

[^1] [GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1970_270_R_TOC) . Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 ( [GU L 317 del 16.10.2004, pag. 37](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2004_317_R_TOC) ).

[^2] [GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_268_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ( [GU L 59 del 5.3.2005, pag. 8](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2005_059_R_TOC) ).

[^3] [GU L 180 del 3.7.2001, pag. 18](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2001_180_R_TOC) . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 676/2003 ( [GU L 97 del 15.4.2003, pag. 29](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_097_R_TOC) ).

[^4] [GU L 164 del 30.6.1999, pag. 56](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_164_R_TOC) .

[^5] [GU L 108 del 27.4.1999, pag. 21](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1999_108_R_TOC) .

[^6] [GU L 191 del 7.7.1998, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_191_R_TOC) .

[^7] [GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1989_183_R_TOC) . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ( [GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_284_R_TOC) ).

| Promotori della crescita |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| 1 | BASF Aktiengesellschaft | Potassio diformiato (Formi LHS) | Potassio diformiato, solido min. 98 %, | Scrofe | — | 8 000 | 12 000 | — | 30 luglio 2009 |

| Microorganismi |  |  |  |  |  |  |  |  |
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| E 1701 | *Bacillus cereus* var. *toyoi*<br>NCIMB 40112/CNCM I-1012 | Preparato di *Bacillus cereus* var. *toyoi* contenente almeno: 1 × 10 10 CFU/g di additivo | Conigli da ingrasso | — | 0,1 × 10 9 | 5 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i coccidiostatici seguenti: Robenidina, Salinomicina sodica. | A tempo indeterminato |
| Polli da ingrasso | — | 0,2 × 10 9 | 1 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: Monensin sodico, Lasolacid sodico, Salinomicina sodica, Decochinato, Robenidina, Narasina, Alofuginone. | A tempo indeterminato |  |  |  |
| E 1705 | *Enterococcus faecium*<br>NCIMB 10415 | Microincapsulato: 1,0 × 10 10 CFU/g di additivo: 1,0 × 10 10 CFU/g di additivo<br>1,0 × 10 10 CFU/g di additivo | Scrofe | — | 0,7 × 10 9 | 1,25 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Per scrofe due settimane prima del parto e durante la lattazione. | A tempo indeterminato |
| E 1707 | *Enterococcus faecium*<br>DSM 10663/NCIMB 10415 | Polvere e granulato: 3,5 × 10 10 CFU/g di additivo: 3,5 × 10 10 CFU/g di additivo<br>3,5 × 10 10 CFU/g di additivo | Suinetti | — | 1 × 10 9 | 1 × 10 10 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Da utilizzare per i suinetti fino a 35 kg. | A tempo indeterminato |
| E 1710 | *Saccharomyces cerevisiae* MUCL 39885 | Polvere, granulato e perle: 1 × 10 9 CFU/g di additivo: 1 × 10 9 CFU/g di additivo<br>1 × 10 9 CFU/g di additivo | Suinetti (slattati) | — | 3 × 10 9 | 3 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Da utilizzare per i suinetti (slattati) fino a 35 kg. | A tempo indeterminato |
| E 1711 | *Saccharomyces cerevisiae* CNCM I-1077 | Polvere, granulato: 2 × 10 10 CFU/g di additivo: 2 × 10 10 CFU/g di additivo<br>2 × 10 10 CFU/g di additivo | Vacche da latte | — | 4 × 10 8 | 2 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>La quantità di *Saccharomyces cerevisiae* nella razione giornaliera non deve essere superiore a 8,4 × 10 9 CFU per 100 kg kg di peso animale. Aggiungere 1,8 × 10 9 CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale. | A tempo indeterminato |
| Bovini da ingrasso | — | 5 × 10 8 | 1,6 × 10 9 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>La quantità di *Saccharomyces cerevisiae* nella razione giornaliera non deve essere superiore a 4,6 × 10 9 CFU per 100 kg di peso animale. Aggiungere 2 × 10 9 CFU ogni 100 kg supplementari di peso animale. | A tempo indeterminato |  |  |  |
| E 1712 | *Pediococcus acidilactici* CNCM MA 18/5M | Preparato di *Pediococcus acidilactici* acidilactici contenente almeno1 × 10 10 CFU/g di additivo | Polli da ingrasso | — | 1 × 10 9 | 1 × 10 10 | Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e della premiscela, indicare la temperatura di conservazione, il periodo di conservazione e la stabilità quando incorporato in pellet.<br>Può essere utilizzato in alimenti composti contenenti i seguenti coccidiostatici autorizzati: Decochinato, Alofuginone, Narasina, Salinomicina sodica, Maduramicina di ammonio, Diclazuril. | A tempo indeterminato |

[^1]: . Direttiva da ultimo modificata dal regolamento (CE) n. 1800/2004 ().
[^2]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 378/2005 della Commissione ().
[^3]: . Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 676/2003 ().
[^4]: .
[^5]: .
[^6]: .
[^7]: . Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ().