# REGOLAMENTO (CE) N. 1201/2005 DELLA COMMISSIONE

del 26 luglio 2005

relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005

## Preamble

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT [^1] ,

vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT [^2] ,

visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso [^3] , modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

**(1)** Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di luglio 2005, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## **Articolo 1**

**1.** Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di luglio 2005 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato del presente regolamento.

**2.** Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell' allegato.

## **Articolo 2**

Il presente regolamento entra in vigore il 27 luglio 2005.

## Final provisions

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 luglio 2005. *Per la Commissione* J. M. SILVA RODRÍGUEZ *Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale*

[^1] [GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_146_R_TOC) .

[^2] [GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1996_122_R_TOC) .

[^3] [GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_1998_037_R_TOC) . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 ( [GU L 340 del 24.12.2003, pag. 35](http://publications.europa.eu/resource/oj/JOL_2003_340_R_TOC) ).

Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di luglio 2005 e quantità riportate al lotto successivo:

**a)** riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30

| Origine | Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2005 | Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (t) |
| --- | --- | --- |
| Stati Uniti d'America | 0 [^1] | 10 908,927 |
| Thailandia | 0 [^1] | 986,954 |
| Australia | 0 [^1] | 345,820 |
| Altre origini | — | — |

**b)** riso semigreggio del codice NC 1006 20

| Origine | Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2005 | Quantità riportata al lotto del mese di settembre 2005 (t) |
| --- | --- | --- |
| Australia | 0 [^1] | 10 429 |
| Stati Uniti d'America | 0 [^1] | 7 642 |
| Thailandia | 0 [^1] | 1 812 |
| Altre origini | 0 [^1] | 117 |

**c)** rotture di riso del codice NC 1006 40 00

| Origine | Percentuale di riduzione del lotto di luglio 2005 |
| --- | --- |
| Thailandia | 0 [^1] |
| Australia | 0 [^1] |
| Guyana | 0 [^1] |
| Stati Uniti d'America | 0 [^1] |
| Altre origini | 0 [^1] |

[^1] Rilascio per la quantità indicata nella domanda.

[^1]: Rilascio per la quantità indicata nella domanda.
[^2]: .
[^3]: . Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2296/2003 ().